Art. 2 Tariffe 1. Per le finalita' previste dall'art. 1, comma 1, si applicano le seguenti tariffe: a) per il campionamento, 1,50 euro per ciascun contenitore; b) per ciascun chilometro da percorrere per la raccolta ed il trasporto dei campioni, un costo pari ad un ottavo del prezzo di un litro del carburante utilizzato, in caso di veicoli di massa complessiva inferiore a 3.5 t, e pari ad un quinto, in caso di veicoli di massa complessiva superiore; il prezzo del carburante deve essere desunto dall'ultima rilevazione mensile riportata sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico, prima del trasporto; c) per l'analisi, la conservazione e lo smaltimento dei campioni, 34 euro a campione.