Art. 2 
 
 
                               Tariffe 
 
  1. Per le finalita' previste dall'art. 1, comma 1, si applicano  le
seguenti tariffe: 
  a) per il campionamento, 1,50 euro per ciascun contenitore; 
  b) per ciascun chilometro da  percorrere  per  la  raccolta  ed  il
trasporto dei campioni, un costo pari ad un ottavo del prezzo  di  un
litro  del  carburante  utilizzato,  in  caso  di  veicoli  di  massa
complessiva inferiore a 3.5 t, e  pari  ad  un  quinto,  in  caso  di
veicoli di massa complessiva superiore; il prezzo del carburante deve
essere desunto dall'ultima rilevazione  mensile  riportata  sul  sito
internet del Ministero dello sviluppo economico, prima del trasporto; 
  c) per l'analisi, la conservazione e lo smaltimento  dei  campioni,
34 euro a campione.