Art. 3 
 
 
                         Disposizione finale 
 
  1.  Le  tariffe  di  cui  all'art.  2  del  presente  decreto  sono
aggiornate almeno ogni due anni sulla base del  costo  effettivo  del
servizio, con decreto del Ministro dell'ambiente e della  tutela  del
territorio e del mare di concerto  con  i  Ministri  dell'economia  e
delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti. 
    Roma, 29 marzo 2016 
 
                      Il Ministro dell'ambiente 
              e della tutela del territorio e del mare 
                              Galletti 
 
 
                      Il Ministro dell'economia 
                           e delle finanze 
                               Padoan 
 
 
                  Il Ministro delle infrastrutture 
                           e dei trasporti 
                               Delrio