Art. 3 Disposizione finale 1. Le tariffe di cui all'art. 2 del presente decreto sono aggiornate almeno ogni due anni sulla base del costo effettivo del servizio, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti. Roma, 29 marzo 2016 Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Galletti Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Delrio