Art. 6 
 
 
                         Tribune elettorali 
 
  1. In riferimento alle elezioni comunali di cui in premessa, la Rai
organizza e trasmette  sulle  reti  regionali  e  provinciali,  nelle
regioni e nelle province  autonome  interessate  dalle  consultazioni
elettorali, nelle fasce orarie  di  ottimo  ascolto,  preferibilmente
prima o dopo  i  principali  telegiornali  e  notiziari  radiofonici,
comunque evitando la coincidenza  con  altri  programmi  a  contenuto
informativo, tribune politico-elettorali, televisive e  radiofoniche,
ciascuna  di  durata  non   superiore   ai   quarantacinque   minuti,
organizzate  con  la  formula  del  confronto  tra   un   numero   di
partecipanti compreso fra tre e sei, e di norma,  se  possibile,  fra
quattro partecipanti, curando  comunque  di  assicurare  un  rapporto
equilibrato  fra  i   rappresentanti   di   lista   e   raccomandando
l'attenzione all'equilibrio di genere tra le presenze. 
  2. Alle tribune trasmesse anteriormente alla scadenza  del  termine
per   la   presentazione   delle   candidature,   prende   parte   un
rappresentante  per  ciascuno  dei  soggetti   politici   individuati
all'articolo 3, comma 2, secondo quanto  stabilito  dall'articolo  3,
comma 3. 
  3. Alle tribune trasmesse nel periodo compreso tra la scadenza  del
termine per la presentazione delle candidature e  la  mezzanotte  del
secondo giorno precedente la data delle  elezioni,  prende  parte  un
rappresentante  per  ciascuno  dei  soggetti   politici   individuati
all'articolo 3, comma 4, secondo quanto  stabilito  dall'articolo  3,
comma 5. 
  4. Alle trasmissioni di  cui  al  presente  articolo  si  applicano
inoltre le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 7 e 9. 
  5. Alle tribune di cui al  presente  articolo,  trasmesse  dopo  il
primo  turno  delle  elezioni  e  anteriormente  alla  votazione   di
ballottaggio,  partecipano  unicamente   i   candidati   ammessi   al
ballottaggio per  la  carica  di  sindaco  nei  comuni  capoluogo  di
provincia. 
  6. La ripartizione degli aventi diritto nelle trasmissioni  di  cui
al presente articolo  ha  luogo  mediante  sorteggio  a  cui  possono
assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi  diritto,  e
per il quale  la  Rai  puo'  proporre  criteri  di  ponderazione.  Al
sorteggio saranno estratte le sole  liste  ammesse.  La  Rai  prevede
appositi spazi da riservare  alle  liste  non  ammesse  nel  caso  di
eventuale  accoglimento  in  via  definitiva  di  ricorsi   da   esse
presentati. 
  7.   L'organizzazione   e   la   conduzione   delle    trasmissioni
radiofoniche, nonche' la  loro  collocazione  in  palinsesto,  devono
conformarsi  quanto  piu'  possibile  alle  trasmissioni  televisive,
tenendo conto delle relative specificita' dei due mezzi. 
  8.  Tutte  le  tribune  sono  trasmesse  dalle  sedi  regionali   e
provinciali della Rai di regola in diretta, salvo diverso accordo tra
tutti  i  partecipanti.  Se  sono  registrate,  la  registrazione  e'
effettuata nelle 24  ore  precedenti  la  messa  in  onda  e  avviene
contestualmente  per  tutti  i  soggetti  che  prendono  parte   alla
trasmissione. Qualora le tribune non siano  riprese  in  diretta,  il
conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare
che si tratta di una registrazione. 
  9. L'eventuale rinuncia o assenza di un soggetto avente  diritto  a
partecipare alle tribune non pregiudica la facolta'  degli  altri  di
intervenirvi, anche nella medesima trasmissione, ma non determina  un
accrescimento  del   tempo   loro   spettante.   Nelle   trasmissioni
interessate e' fatta menzione della rinuncia o assenza. 
  10. La ripresa o la registrazione delle tribune da sedi diverse  da
quelle indicate nella presente delibera e' possibile con il  consenso
di tutti gli aventi diritto e della Rai. 
  11. Le  ulteriori  modalita'  di  svolgimento  delle  tribune  sono
delegate alle direzioni delle  testate  competenti,  che  riferiscono
alla  Commissione  parlamentare  tutte  le  volte  che  lo  ritengano
necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in  proposito
le disposizioni dell'articolo 11.