Art. 13. 
 
 
        (Modifiche agli articoli 73 e 134 della Costituzione) 
 
  1. All'articolo 73 della Costituzione, il primo comma e' sostituito
dai seguenti: 
  « Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un
mese dall'approvazione. 
  Le leggi che disciplinano l'elezione dei membri  della  Camera  dei
deputati e del Senato della  Repubblica  possono  essere  sottoposte,
prima  della  loro   promulgazione,   al   giudizio   preventivo   di
legittimita' costituzionale da parte della Corte  costituzionale,  su
ricorso motivato presentato da almeno un quarto dei componenti  della
Camera dei deputati o da almeno un terzo dei  componenti  del  Senato
della Repubblica entro dieci giorni  dall'approvazione  della  legge,
prima dei quali  la  legge  non  puo'  essere  promulgata.  La  Corte
costituzionale si pronuncia entro il termine di trenta giorni e, fino
ad allora, resta sospeso il termine per la promulgazione della legge.
In caso di dichiarazione di illegittimita' costituzionale,  la  legge
non puo' essere promulgata ». 
  2. All'articolo 134 della Costituzione,  dopo  il  primo  comma  e'
aggiunto il seguente: 
  « La  Corte  costituzionale  giudica  altresi'  della  legittimita'
costituzionale delle leggi che  disciplinano  l'elezione  dei  membri
della Camera dei deputati e del  Senato  della  Repubblica  ai  sensi
dell'articolo 73, secondo comma ».