Art. 20. 
 
 
                      (Inchieste parlamentari) 
 
  1. L'articolo 82 della Costituzione e' sostituito dal seguente: 
  « Art. 82. - La Camera dei  deputati  puo'  disporre  inchieste  su
materie di  pubblico  interesse.  Il  Senato  della  Repubblica  puo'
disporre inchieste su materie di pubblico  interesse  concernenti  le
autonomie territoriali. 
  A tale scopo ciascuna Camera nomina fra  i  propri  componenti  una
Commissione. Alla Camera dei deputati la Commissione  e'  formata  in
modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi.  La  Commissione
d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi  poteri
e le stesse limitazioni dell'autorita' giudiziaria ».