Art. 34. (Modifica all'articolo 120 della Costituzione) 1. All'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, dopo le parole: « Il Governo » sono inserite le seguenti: « , acquisito, salvi i casi di motivata urgenza, il parere del Senato della Repubblica, che deve essere reso entro quindici giorni dalla richiesta, » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e stabilisce i casi di esclusione dei titolari di organi di governo regionali e locali dall'esercizio delle rispettive funzioni quando e' stato accertato lo stato di grave dissesto finanziario dell'ente ».