Art. 41. 
 
 
                         (Entrata in vigore) 
 
  1. La presente legge  costituzionale  entra  in  vigore  il  giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale
successiva alla promulgazione. Le disposizioni della  presente  legge
costituzionale si applicano a decorrere dalla legislatura  successiva
allo scioglimento di entrambe le Camere, salvo quelle previste  dagli
articoli 28, 35, 39, commi 3, 7 e 11, e 40, commi 1, 2, 3  e  4,  che
sono di immediata applicazione. 
 
 
                                                        LA PRESIDENTE 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico