Art. 10 Titoli 1. La valutazione degli eventuali titoli dichiarati dai candidati nella domanda di partecipazione, ivi inclusi i requisiti di ammissione di cui all'art. 2, comma 1, lettere c) e d), del presente decreto, e' effettuata, dopo lo svolgimento delle prove scritte e prima della correzione degli elaborati, da ciascuna Commissione esaminatrice, sulla base della documentazione presentata dal candidato. 2. La Commissione puo' assegnare complessivamente fino a un massimo di 80 punti secondo i seguenti criteri di calcolo: a) per i titoli di studio, fino ad un massimo di 45 punti, secondo i criteri seguenti: fino a n. 10 punti per ogni punto di voto di laurea superiore a 100/110 o equivalente; fino a n. 20 punti per il dottorato di ricerca, con riguardo all'attinenza al profilo professionale per il quale si concorre; fino a n. 15 punti per il diploma di specializzazione, con riguardo all'attinenza al profilo professionale per il quale si concorre; fino a n. 10 punti per il master universitario di secondo livello di durata biennale, con riguardo all'attinenza al profilo professionale per il quale si concorre; fino a n. 8 punti, per l'eventuale seconda laurea (LS, LM, DL esclusa quindi quella triennale) o per master universitario di secondo livello; b) titoli di servizio, fino ad un massimo di 30 punti, in base all'esperienza professionale maturata alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione, secondo i criteri seguenti: fino a n. 20 punti per l'esperienza professionale maturata in attivita' lavorative specificamente riferite al profilo professionale per cui si concorre (fino ad un massimo di n. 2 punti per ogni anno di esperienza professionale); fino a n. 10 punti, e fino ad un massimo di 5 punti per ogni semestre di esperienza professionale, acquisita mediante attivita' di tirocinio presso il Ministero, nell'ambito dei programmi previsti ai sensi del art. 2, comma 5-bis, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99 e dell'art. 2 del 2 decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112. Nel caso di periodi inferiori all'anno, il punteggio, per ciascuna delle suddette tipologie di titoli di servizio, sara' attributo proporzionalmente (quindi per dodicesimi) considerando come mese intero frazioni di mese superiori a 15 giorni e non conteggiando quelle inferiori. Dai periodi di servizio devono essere detratti quelli trascorsi in aspettativa per motivi di famiglia ed i periodi di sospensione dal servizio; c) per altri titoli, quali pubblicazioni o riconoscimenti scientifici, fino ad un massimo di 5 punti, da evidenza da curriculum vitae.