Art. 10 
 
                               Titoli 
 
  1. La valutazione degli eventuali titoli dichiarati  dai  candidati
nella  domanda  di  partecipazione,  ivi  inclusi  i   requisiti   di
ammissione di cui all'art. 2, comma 1, lettere c) e d), del  presente
decreto, e' effettuata, dopo lo svolgimento  delle  prove  scritte  e
prima della  correzione  degli  elaborati,  da  ciascuna  Commissione
esaminatrice,  sulla  base  della   documentazione   presentata   dal
candidato. 
  2. La Commissione puo' assegnare complessivamente fino a un massimo
di 80 punti secondo i seguenti criteri di calcolo: 
    a) per i titoli di studio,  fino  ad  un  massimo  di  45  punti,
secondo i criteri seguenti: 
  fino a n. 10 punti per ogni punto di voto  di  laurea  superiore  a
100/110 o equivalente; 
  fino a n. 20 punti  per  il  dottorato  di  ricerca,  con  riguardo
all'attinenza al profilo professionale per il quale si concorre; 
  fino a n. 15 punti per il diploma di specializzazione, con riguardo
all'attinenza al profilo professionale per il quale si concorre; 
  fino a n. 10 punti per il master universitario di  secondo  livello
di  durata  biennale,   con   riguardo   all'attinenza   al   profilo
professionale per il quale si concorre; 
  fino a n. 8 punti, per  l'eventuale  seconda  laurea  (LS,  LM,  DL
esclusa quindi  quella  triennale)  o  per  master  universitario  di
secondo livello; 
    b) titoli di servizio, fino ad un massimo di 30  punti,  in  base
all'esperienza professionale  maturata  alla  data  di  scadenza  dei
termini per la presentazione della domanda di partecipazione, secondo
i criteri seguenti: 
  fino a n. 20  punti  per  l'esperienza  professionale  maturata  in
attivita' lavorative specificamente riferite al profilo professionale
per cui si concorre (fino ad un massimo di n. 2 punti per  ogni  anno
di esperienza professionale); 
  fino a n. 10 punti, e fino ad  un  massimo  di  5  punti  per  ogni
semestre di esperienza professionale, acquisita mediante attivita' di
tirocinio presso il Ministero, nell'ambito dei programmi previsti  ai
sensi del art. 2, comma 5-bis, del decreto-legge 28 giugno  2013,  n.
76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99 e
dell'art. 2 del 2 decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112. 
  Nel caso di periodi inferiori all'anno, il punteggio, per  ciascuna
delle suddette tipologie  di  titoli  di  servizio,  sara'  attributo
proporzionalmente (quindi  per  dodicesimi)  considerando  come  mese
intero frazioni di mese superiori a  15  giorni  e  non  conteggiando
quelle inferiori. Dai periodi  di  servizio  devono  essere  detratti
quelli trascorsi in aspettativa per motivi di famiglia ed  i  periodi
di sospensione dal servizio; 
    c)  per  altri  titoli,  quali  pubblicazioni  o   riconoscimenti
scientifici, fino ad un massimo di 5 punti, da evidenza da curriculum
vitae.