Art. 12 
 
              Validita' delle graduatorie e scorrimento 
 
  1. I candidati  dichiarati  vincitori  per  ciascun  concorso  sono
invitati, a partire dal candidato che ha conseguito il punteggio piu'
elevato e secondo l'ordine della graduatoria di merito, a  scegliere,
tra quelle disponibili, una sede di assegnazione.  Eventuali  rinunce
devono essere comunicate all'Amministrazione  entro  7  giorni  dalla
pubblicazione della graduatoria. In caso di  rinuncia  all'assunzione
da parte dei vincitori o di dichiarazione di decadenza dei  medesimi,
subentrano i primi idonei in graduatoria. 
  2. Ciascuna graduatoria degli idonei e' valida  per  un  numero  di
posizioni pari al 100% dei posti messi a concorso per  il  rispettivo
profilo professionale. 
  3. La validita' delle graduatorie si esaurisce entro tre anni dalla
data di pubblicazione di ognuna.