Art. 12 Validita' delle graduatorie e scorrimento 1. I candidati dichiarati vincitori per ciascun concorso sono invitati, a partire dal candidato che ha conseguito il punteggio piu' elevato e secondo l'ordine della graduatoria di merito, a scegliere, tra quelle disponibili, una sede di assegnazione. Eventuali rinunce devono essere comunicate all'Amministrazione entro 7 giorni dalla pubblicazione della graduatoria. In caso di rinuncia all'assunzione da parte dei vincitori o di dichiarazione di decadenza dei medesimi, subentrano i primi idonei in graduatoria. 2. Ciascuna graduatoria degli idonei e' valida per un numero di posizioni pari al 100% dei posti messi a concorso per il rispettivo profilo professionale. 3. La validita' delle graduatorie si esaurisce entro tre anni dalla data di pubblicazione di ognuna.