Art. 13 Costituzione del rapporto di lavoro e presentazione dei documenti da parte dei vincitori 1. I candidati vincitori sono invitati a stipulare un contratto individuale di lavoro, secondo le modalita' previste dalla normativa vigente, per l'assunzione nella III area del personale non dirigenziale, posizione economica F1, del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, nei profilo professionale per il quale sono risultati vincitori. 2. Ai sensi dell'art. 15, comma 2-ter del decreto-legge 31 maggio 2015, n. 83, convertito, con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, la durata temporale dell'obbligo di permanenza nella sede di prima destinazione, di cui all'art. 35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' di tre anni. 3. Ai fini dell'assunzione i vincitori devono autocertificare il possesso dei requisiti di partecipazione al concorso secondo le modalita' previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'Amministrazione procede a controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni rese. 4. Al momento dell'assunzione, il vincitore presenta inoltre una dichiarazione circa l'insussistenza di situazioni di incompatibilita' richiamate dall'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. 5. L'Amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica i vincitori del concorso per accertarne l'idoneita' fisica all'impiego. 6. Se il vincitore, senza giustificato motivo, non assume servizio entro il termine stabilito, decade dall'assunzione.