Art. 13 
 
         Costituzione del rapporto di lavoro e presentazione 
                dei documenti da parte dei vincitori 
 
  1. I candidati vincitori sono invitati  a  stipulare  un  contratto
individuale di lavoro, secondo le modalita' previste dalla  normativa
vigente,  per  l'assunzione  nella  III  area   del   personale   non
dirigenziale, posizione economica F1, del Ministero dei beni e  delle
attivita' culturali e del turismo, nei profilo professionale  per  il
quale sono risultati vincitori. 
  2. Ai sensi dell'art. 15, comma 2-ter del decreto-legge  31  maggio
2015, n. 83, convertito, con  modificazioni  dalla  legge  29  luglio
2014, n. 106, la durata temporale dell'obbligo  di  permanenza  nella
sede di prima destinazione, di cui  all'art.  35,  comma  5-bis,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' di tre anni. 
  3. Ai fini dell'assunzione i vincitori  devono  autocertificare  il
possesso dei requisiti  di  partecipazione  al  concorso  secondo  le
modalita' previste dal decreto del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445. L'Amministrazione procede  a  controlli  sulla
veridicita' delle dichiarazioni rese. 
  4. Al momento dell'assunzione, il vincitore  presenta  inoltre  una
dichiarazione circa l'insussistenza di situazioni di incompatibilita'
richiamate dall'art. 53 del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.
165, e successive modificazioni. 
  5. L'Amministrazione ha facolta' di sottoporre a  visita  medica  i
vincitori del concorso per accertarne l'idoneita' fisica all'impiego. 
  6. Se il vincitore, senza giustificato motivo, non assume  servizio
entro il termine stabilito, decade dall'assunzione.