Art. 14 
 
                   Accesso agli atti del concorso 
 
  1. I candidati al concorso possono esercitare il diritto di accesso
agli  atti  della  procedura  concorsuale  ai  sensi  delle   vigenti
disposizioni di legge, fermo restando che l'esercizio del diritto  di
accesso agli atti  del  concorso  puo'  essere  differito  fino  alla
conclusione della procedura, per esigenze organizzative, di ordine  e
speditezza della procedura stessa.