Art. 3 Presentazione delle domande - Termini e modalita' 1. Il candidato invia domanda di ammissione al concorso per via telematica, compilando il modulo riferito al concorso di interesse disponibile sul sito internet del Ministero. La compilazione e l'invio on-line della domanda devono essere completati entro le ore 24 (ora italiana) del trentesimo giorno, compresi i giorni festivi, decorrenti dal giorno successivo a quello dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana di pubblicazione del bando. La data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso e' certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la sua presentazione non consente piu' l'accesso e l'invio del modulo elettronico ed e' comprovata da apposita ricevuta elettronica rilasciata dal sistema. Ove in possesso dei requisiti prescritti, ciascun candidato puo' presentare domanda per piu' concorsi. 2. Nella domanda il candidato dichiara, sotto la propria responsabilita' e ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445: a) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale; b) di essere cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea ovvero di appartenere alle categorie di cui all'art. 38, commi 1 e 3-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001; c) il luogo di residenza (indirizzo, comune, codice di avviamento postale, stato); d) l'indirizzo al quale recapitare eventuali comunicazioni (con esatta indicazione del codice di avviamento postale), un recapito telefonico e un indirizzo di posta elettronica, con l'impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali successive variazioni di tali recapiti; e) il possesso dei titoli di studio tra quelli previsti all'art. 2 del presente decreto, specificando presso quale universita' o istituto sono stati conseguiti e precisando la data del conseguimento e la votazione riportata; f) il possesso dell'esperienza professionale, nei casi previsti dall'art. 2, comma 1, lettera d), del presente decreto; g) il possesso di eventuali ulteriori titoli di studio, aggiuntivi oltre a quelli richiesti per l'ammissione al concorso ai sensi dell'art. 2 del presente decreto, nonche' di titoli di servizio, valutabili ai sensi dell'art. 10 del presente decreto; h) l'idoneita' fisica all'impiego; i) di non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo, nonche' di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego presso una pubblica amministrazione oppure interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; j) le eventuali condanne penali riportate, in Italia o all'estero e i procedimenti penali pendenti, in Italia o all'estero; tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa; l) il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza alla nomina previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nonche' l'eventuale appartenenza a una delle categorie protette di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68; m) di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dal decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci. 3. Alla domanda di partecipazione il candidato allega altresi' il proprio curriculum vitae, in formato europeo, datato e sottoscritto, come file pdf. 4. I candidati stranieri, cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, devono inoltre dichiarare di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174. 5. I titoli dichiarati ai sensi del comma 2 del presente articolo devono essere posseduti al termine di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. I titoli non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione non sono presi in considerazione. L'Amministrazione si riserva di accertarne la sussistenza. Con riguardo al dottorato di ricerca, il titolo puo' essere conseguito entro il 31 luglio 2016. 6. Il candidato esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai fini dello svolgimento delle procedure concorsuali e secondo quanto previsto nell'art. 15 del presente decreto. 7. Il candidato portatore di handicap indica la propria condizione e specifica l'ausilio e i tempi aggiuntivi eventualmente necessari per lo svolgimento delle prove di cui agli articoli 6, 8 e 9 del presente decreto. 8. Non sono valide le domande di partecipazione presentate con modalita' diverse da quelle di cui al comma 1 del presente articolo.