Art. 3 
 
          Presentazione delle domande - Termini e modalita' 
 
  1. Il candidato invia domanda di ammissione  al  concorso  per  via
telematica, compilando il modulo riferito al  concorso  di  interesse
disponibile sul  sito  internet  del  Ministero.  La  compilazione  e
l'invio on-line della domanda devono essere completati entro  le  ore
24 (ora italiana) del trentesimo giorno, compresi i  giorni  festivi,
decorrenti dal giorno successivo a quello dell'avviso nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana di pubblicazione  del  bando.  La
data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso  e'
certificata dal sistema informatico che,  allo  scadere  del  termine
utile per la sua presentazione non consente piu' l'accesso e  l'invio
del  modulo  elettronico  ed  e'  comprovata  da  apposita   ricevuta
elettronica rilasciata dal sistema. Ove  in  possesso  dei  requisiti
prescritti,  ciascun  candidato  puo'  presentare  domanda  per  piu'
concorsi. 
  2.  Nella  domanda  il  candidato  dichiara,   sotto   la   propria
responsabilita'  e  ai  sensi  del  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445: 
  a) il cognome, il nome, il luogo e la data di  nascita,  il  codice
fiscale; 
  b) di essere  cittadino  di  uno  degli  Stati  membri  dell'Unione
europea ovvero di appartenere alle  categorie  di  cui  all'art.  38,
commi 1 e 3-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001; 
  c) il luogo di residenza (indirizzo, comune, codice  di  avviamento
postale, stato); 
  d) l'indirizzo al quale  recapitare  eventuali  comunicazioni  (con
esatta indicazione del codice di  avviamento  postale),  un  recapito
telefonico e un indirizzo di posta elettronica, con l'impegno di  far
conoscere tempestivamente le eventuali successive variazioni di  tali
recapiti; 
  e) il possesso dei titoli di studio tra quelli previsti all'art.  2
del  presente  decreto,  specificando  presso  quale  universita'   o
istituto sono stati conseguiti e precisando la data del conseguimento
e la votazione riportata; 
  f) il possesso dell'esperienza  professionale,  nei  casi  previsti
dall'art. 2, comma 1, lettera d), del presente decreto; 
  g) il possesso di eventuali ulteriori titoli di studio,  aggiuntivi
oltre a quelli  richiesti  per  l'ammissione  al  concorso  ai  sensi
dell'art. 2 del presente decreto,  nonche'  di  titoli  di  servizio,
valutabili ai sensi dell'art. 10 del presente decreto; 
  h) l'idoneita' fisica all'impiego; 
  i) di non essere stato  escluso  dall'elettorato  politico  attivo,
nonche' di non  essere  stato  destituito,  dispensato  o  dichiarato
decaduto dall'impiego  presso  una  pubblica  amministrazione  oppure
interdetto  dai  pubblici  uffici  in  base  a  sentenza  passata  in
giudicato; 
  j) le eventuali condanne penali riportate, in Italia o all'estero e
i  procedimenti  penali  pendenti,  in  Italia  o  all'estero;   tale
dichiarazione deve essere resa anche se negativa; 
  l) il possesso di eventuali titoli preferenziali  o  di  precedenza
alla nomina previsti dall'art. 5 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nonche' l'eventuale appartenenza  a
una delle categorie protette di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68; 
  m) di essere  a  conoscenza  delle  sanzioni  penali  previste  dal
decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per  le
ipotesi di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci. 
  3. Alla domanda di partecipazione il candidato allega  altresi'  il
proprio curriculum vitae, in formato europeo, datato e  sottoscritto,
come file pdf. 
  4. I candidati stranieri, cittadini di uno Stato membro dell'Unione
europea,  devono  inoltre  dichiarare  di  essere  in  possesso   dei
requisiti di cui all'art. 3 del decreto del Presidente del  Consiglio
dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174. 
  5. I titoli dichiarati ai sensi del comma 2 del  presente  articolo
devono essere posseduti al termine di scadenza per  la  presentazione
della domanda di ammissione al concorso. I titoli  non  espressamente
dichiarati  nella  domanda  di   ammissione   non   sono   presi   in
considerazione.  L'Amministrazione  si  riserva  di   accertarne   la
sussistenza. Con riguardo al dottorato di  ricerca,  il  titolo  puo'
essere conseguito entro il 31 luglio 2016. 
  6. Il candidato esprime il proprio consenso al trattamento dei dati
personali ai fini dello svolgimento  delle  procedure  concorsuali  e
secondo quanto previsto nell'art. 15 del presente decreto. 
  7. Il candidato portatore di handicap indica la propria  condizione
e specifica l'ausilio e i tempi  aggiuntivi  eventualmente  necessari
per lo svolgimento delle prove di cui agli articoli  6,  8  e  9  del
presente decreto. 
  8. Non sono valide le  domande  di  partecipazione  presentate  con
modalita' diverse da quelle di cui al comma 1 del presente articolo.