Art. 4 
 
                       Esclusione dal concorso 
 
  1. I candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento
del  possesso  dei  requisiti  di  ammissione  e  di  verifica  della
completezza e correttezza della documentazione presentata. 
  2. L'Amministrazione puo' disporre con provvedimento  motivato,  in
qualsiasi  momento,  anche  successivamente  all'espletamento   delle
prove, cui i candidati vengono ammessi con riserva, l'esclusione  dal
concorso, per difetto dei prescritti requisiti ovvero per la  mancata
o incompleta presentazione della documentazione prevista.