Art. 4 Esclusione dal concorso 1. I candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione e di verifica della completezza e correttezza della documentazione presentata. 2. L'Amministrazione puo' disporre con provvedimento motivato, in qualsiasi momento, anche successivamente all'espletamento delle prove, cui i candidati vengono ammessi con riserva, l'esclusione dal concorso, per difetto dei prescritti requisiti ovvero per la mancata o incompleta presentazione della documentazione prevista.