Art. 5 Commissioni esaminatrici 1. Per ciascun concorso e' nominata con decreto del Segretario generale del Ministero, una apposita Commissione esaminatrice, composta da 5 membri, di cui: a) 1 dirigente del Ministero, anche in quiescenza da non oltre un triennio dalla data di pubblicazione del relativo bando ai sensi dell'art. 9, comma d del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994, con funzioni di presidente; b) 2 professori universitari appartenenti ai settori relativi ai profili professionali oggetto della selezione; c) 2 consiglieri di Stato o magistrati o avvocati dello Stato ovvero esperti di chiara fama nei settori relativi ai profili professionali oggetto della selezione. 2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 5, del presente decreto, le funzioni di segreteria di ciascuna Commissione sono assicurate dalla Direzione generale organizzazione del Ministero.