Art. 5 
 
                      Commissioni esaminatrici 
 
  1. Per ciascun concorso e'  nominata  con  decreto  del  Segretario
generale  del  Ministero,  una  apposita  Commissione   esaminatrice,
composta da 5 membri, di cui: 
  a) 1 dirigente del Ministero, anche in quiescenza da non  oltre  un
triennio dalla data di pubblicazione  del  relativo  bando  ai  sensi
dell'art. 9, comma d del decreto del Presidente della  Repubblica  n.
487 del 1994, con funzioni di presidente; 
  b) 2 professori universitari appartenenti ai  settori  relativi  ai
profili professionali oggetto della selezione; 
  c) 2 consiglieri di Stato  o  magistrati  o  avvocati  dello  Stato
ovvero esperti  di  chiara  fama  nei  settori  relativi  ai  profili
professionali oggetto della selezione. 
  2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 5,  del  presente
decreto, le funzioni  di  segreteria  di  ciascuna  Commissione  sono
assicurate dalla Direzione generale organizzazione del Ministero.