Art. 6 
 
                            Preselezione 
 
  1. E' previsto lo svolgimento di  una  prova  di  preselezione  per
determinare l'ammissione dei candidati alle successive prove scritte,
in numero pari a 5 volte il numero dei posti  messi  a  concorso  per
ciascun  profilo  professionale,  fatto  salvo  quanto  eventualmente
previsto nei bandi di cui all'art. 1, comma 3, del presente decreto. 
  2. La prova di preselezione consiste in domande a risposta multipla
nelle   seguenti   materie:   elementi   di   diritto   pubblico    e
amministrativo; elementi di diritto del patrimonio culturale; nozioni
generali sul patrimonio culturale italiano. Fino a un massimo del  10
per cento delle domande e' volto ad  accertare  la  conoscenza  della
lingua inglese da parte dei candidati. 
  3. La prova di preselezione si svolge entro il 29 luglio 2016. 
  4. La prova preselettiva e' corretta in forma anonima. I criteri di
attribuzione del punteggio per ciascuna  risposta  esatta,  omessa  o
errata vengono comunicati prima dell'inizio della prova. 
  5. Sono ammessi alle prove scritte i  candidati  che,  in  base  al
punteggio  riportato   nella   preselezione,   siano   collocati   in
graduatoria entro il numero di cui al comma 1, nonche' coloro che  si
siano classificati ex aequo all'ultimo posto valido delle  rispettive
graduatorie. Il punteggio della prova preselettiva non concorre  alla
determinazione della votazione finale. 
  6. Gli elenchi alfabetici dei candidati ammessi alle prove  scritte
sono  pubblicati  sul  sito   internet   del   Ministero.   Di   tale
pubblicazione, che avra' valore di notifica, e' data notizia mediante
avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.