Art. 6 Preselezione 1. E' previsto lo svolgimento di una prova di preselezione per determinare l'ammissione dei candidati alle successive prove scritte, in numero pari a 5 volte il numero dei posti messi a concorso per ciascun profilo professionale, fatto salvo quanto eventualmente previsto nei bandi di cui all'art. 1, comma 3, del presente decreto. 2. La prova di preselezione consiste in domande a risposta multipla nelle seguenti materie: elementi di diritto pubblico e amministrativo; elementi di diritto del patrimonio culturale; nozioni generali sul patrimonio culturale italiano. Fino a un massimo del 10 per cento delle domande e' volto ad accertare la conoscenza della lingua inglese da parte dei candidati. 3. La prova di preselezione si svolge entro il 29 luglio 2016. 4. La prova preselettiva e' corretta in forma anonima. I criteri di attribuzione del punteggio per ciascuna risposta esatta, omessa o errata vengono comunicati prima dell'inizio della prova. 5. Sono ammessi alle prove scritte i candidati che, in base al punteggio riportato nella preselezione, siano collocati in graduatoria entro il numero di cui al comma 1, nonche' coloro che si siano classificati ex aequo all'ultimo posto valido delle rispettive graduatorie. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla determinazione della votazione finale. 6. Gli elenchi alfabetici dei candidati ammessi alle prove scritte sono pubblicati sul sito internet del Ministero. Di tale pubblicazione, che avra' valore di notifica, e' data notizia mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.