Art. 7 
 
                            Prove d'esame 
 
  1. Le prove d'esame consistono in due diverse prove  scritte  e  in
una prova orale; le materie  oggetto  d'esame  saranno  indicate  nel
bando relativo a ciascun concorso. 
  2. Il punteggio massimo per ciascuna delle prove d'esame e' 100. Le
prove si intendono superate con un punteggio di almeno 70. 
  3. Il calendario e le sedi di svolgimento delle prove d'esame  sono
pubblicati sul sito internet del Ministero. Di tale pubblicazione  e'
data  notizia  mediante  avviso  nella   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana, pubblicato almeno 20 giorni prima della data  di
inizio delle prove scritte e con  valore  di  notifica  a  tutti  gli
effetti. 
  4. I candidati devono presentarsi puntualmente nel  giorno,  ora  e
sede stabiliti  per  ciascuna  prova,  con  un  valido  documento  di
riconoscimento e la stampa  della  ricevuta  rilasciata  dal  sistema
informatico  al  momento  della  compilazione  della  domanda   sulla
piattaforma on-line. La mancata presentazione, comunque  giustificata
e a qualsiasi causa dovuta, nel giorno,  ora  e  sede  stabiliti  per
ciascuna prova, comporta l'esclusione dal concorso.