Art. 7 Prove d'esame 1. Le prove d'esame consistono in due diverse prove scritte e in una prova orale; le materie oggetto d'esame saranno indicate nel bando relativo a ciascun concorso. 2. Il punteggio massimo per ciascuna delle prove d'esame e' 100. Le prove si intendono superate con un punteggio di almeno 70. 3. Il calendario e le sedi di svolgimento delle prove d'esame sono pubblicati sul sito internet del Ministero. Di tale pubblicazione e' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, pubblicato almeno 20 giorni prima della data di inizio delle prove scritte e con valore di notifica a tutti gli effetti. 4. I candidati devono presentarsi puntualmente nel giorno, ora e sede stabiliti per ciascuna prova, con un valido documento di riconoscimento e la stampa della ricevuta rilasciata dal sistema informatico al momento della compilazione della domanda sulla piattaforma on-line. La mancata presentazione, comunque giustificata e a qualsiasi causa dovuta, nel giorno, ora e sede stabiliti per ciascuna prova, comporta l'esclusione dal concorso.