Art. 8 
 
                            Prove scritte 
 
  1. Le prove d'esame scritte consistono in una prova  teorica  e  in
una prova  pratica  nelle  materie  previste  nel  bando  di  ciascun
concorso.  Le  prove  includono  altresi',  ai  sensi   del   decreto
legislativo  n.  165  del   2001   e   successive   modificazioni   e
integrazioni, quesiti volti all'accertamento della  conoscenza  delle
tecnologie  informatiche  con  particolare  riferimento   alla   loro
applicazione  nella  pubblica  amministrazione  e  quesiti  volti  ad
accertare la conoscenza della lingua inglese. 
  2. La durata di ciascuna prova e' stabilita da ciascuna Commissione
esaminatrice. 
  3. Le prove scritte sono corrette in forma anonima. La  Commissione
non procede alla  valutazione  delle  prove  dei  candidati  che  non
abbiano svolto entrambe le prove scritte. 
  4. Le commissioni esaminatrici, anche d'intesa con  la  Commissione
interministeriale RIPAM ove coinvolta ai sensi dell'art. 1, comma  5,
del  presente  decreto,  possono   ricorrere   all'uso   di   sistemi
informatizzati per la costruzione e/o il sorteggio e/o la  correzione
delle prove 
  5. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano  riportato
in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 70. 
  6. Gli elenchi alfabetici dei candidati ammessi  alle  prove  orali
sono  pubblicati  sul  sito   internet   del   Ministero.   Di   tale
pubblicazione, che avra' valore di notifica, e' data notizia mediante
avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.