Art. 8 Prove scritte 1. Le prove d'esame scritte consistono in una prova teorica e in una prova pratica nelle materie previste nel bando di ciascun concorso. Le prove includono altresi', ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni e integrazioni, quesiti volti all'accertamento della conoscenza delle tecnologie informatiche con particolare riferimento alla loro applicazione nella pubblica amministrazione e quesiti volti ad accertare la conoscenza della lingua inglese. 2. La durata di ciascuna prova e' stabilita da ciascuna Commissione esaminatrice. 3. Le prove scritte sono corrette in forma anonima. La Commissione non procede alla valutazione delle prove dei candidati che non abbiano svolto entrambe le prove scritte. 4. Le commissioni esaminatrici, anche d'intesa con la Commissione interministeriale RIPAM ove coinvolta ai sensi dell'art. 1, comma 5, del presente decreto, possono ricorrere all'uso di sistemi informatizzati per la costruzione e/o il sorteggio e/o la correzione delle prove 5. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 70. 6. Gli elenchi alfabetici dei candidati ammessi alle prove orali sono pubblicati sul sito internet del Ministero. Di tale pubblicazione, che avra' valore di notifica, e' data notizia mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.