Art. 9 
 
                             Prova orale 
 
  1.  La  prova  orale,  di  competenza  delle  singole   Commissioni
esaminatrici, consiste in un colloquio  sulle  materie  indicate  nel
bando  relativo  a  ciascun   concorso,   con   l'aggiunta   di   una
conversazione in lingua inglese. 
  2. La prova orale si intendera' superata con un punteggio di almeno
70. 
  3. Le commissioni esaminatrici, anche d'intesa con  la  Commissione
interministeriale RIPAM ove coinvolta ai sensi dell'art. 1, comma  5,
del  presente  decreto,  possono   ricorrere   all'uso   di   sistemi
informatizzati per la costruzione e/o il sorteggio delle prove.