Art. 9 Prova orale 1. La prova orale, di competenza delle singole Commissioni esaminatrici, consiste in un colloquio sulle materie indicate nel bando relativo a ciascun concorso, con l'aggiunta di una conversazione in lingua inglese. 2. La prova orale si intendera' superata con un punteggio di almeno 70. 3. Le commissioni esaminatrici, anche d'intesa con la Commissione interministeriale RIPAM ove coinvolta ai sensi dell'art. 1, comma 5, del presente decreto, possono ricorrere all'uso di sistemi informatizzati per la costruzione e/o il sorteggio delle prove.