(Allegato-art. 2)
                               Art. 2. 
 
                         Base ampeolografica 
 
    1. I vini a  denominazione  di  origine  controllata  «Friuli»  o
«Friuli Venezia Giulia», devono essere ottenuti dalle uve prodotte da
vigneti  aventi  nell'ambito  aziendale  la   seguente   composizione
ampelografica: 
    Bianco: Chardonnay, Friulano, Malvasia  istriana,  Pinot  bianco,
Pinot  grigio,  Riesling,  Sauvignon,  Traminer  aromatico,  Verduzzo
friulano, Ribolla gialla, da soli o congiuntamente; 
    Rosso: Cabernet franc,  Cabernet  Sauvignon,  Carmenere,  Merlot,
Pinot nero, Refosco dal peduncolo rosso, da soli o congiuntamente; 
    Spumante o Spumante metodo classico:  Chardonnay,  Pinot  bianco,
Pinot  grigio,  Pinot  nero  (vinificato  in  bianco),  da   soli   o
congiuntamente; 
    Ribolla  gialla  Spumante  o  Ribolla  gialla   Spumante   metodo
classico: Ribolla gialla per almeno l'85%; possono concorrere per  un
massimo del 15% le uve, mosti e vini provenienti  dai  vitigni  Pinot
bianco e/o Pinot grigio e/o Chardonnay e/o Pinot Nero (vinificato  in
bianco); 
    2. I vini a  denominazione  di  origine  controllata  «Friuli»  o
«Friuli Venezia Giulia», con la specificazione di  uno  dei  seguenti
vitigni: 
    Chardonnay; 
    Friulano; 
    Malvasia; 
    Pinot bianco o Pinot blanc; 
    Pinot grigio o Pinot gris; 
    Riesling; 
    Sauvignon; 
    Traminer aromatico; 
    Ribolla gialla nella tipologia spumante; 
    Verduzzo friulano; 
    Cabernet; 
    Cabernet Franc; 
    Cabernet Sauvignon; 
    Merlot; 
    Pinot nero o Pinot noir; 
    Refosco dal peduncolo rosso, 
e' riservata ai vini  ottenuti  da  uve  di  vigneti  costituiti  dai
corrispondenti  vitigni  ed  aventi  una  composizione  ampelografica
monovarietale  minima   dell'85%   in   ambito   aziendale.   Possono
concorrere, fino ad un massimo del 15% le uve, mosti e vini di  altri
vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla  coltivazione  per  le
province di Trieste, Gorizia, Udine  e  Pordenone  ad  eccezione  dei
Moscati, del Muller Thurgau e del Traminer. 
    3. Nella  preparazione  del  vino  Cabernet  possono  concorrere,
disgiuntamente o  congiuntamente,  le  uve  e  i  mosti  dei  vitigni
Cabernet franc, Cabernet sauvignon e Carmenere. 
    Nella  preparazione  del  vino   Riesling   possono   concorrere,
disgiuntamente o congiuntamente, le uve i mosti e i vini dei  vitigni
Riesling italico e Riesling renano.