Art. 4. Norme per la viticoltura 1. Le condizioni ambientali di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche caratteristiche di qualita'. Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione nello Schedario viticolo, tutti i vigneti ubicati in terreni adatti alla coltivazione ad esclusione di quelli ad alta dotazione idrica con risalita della falda e quelli torbosi. 2. I sesti d'impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. Per i nuovi impianti e i reimpianti, sono ammesse le forme di allevamento a parete verticale e GDC ad esclusione del tendone e della pergola con una densita' dei ceppi per ettaro non inferiore a 3.500 in coltura specializzata. 3. E' vietata ogni pratica di forzatura. E' ammessa l'irrigazione di soccorso. 4. La produzione massima di uva per ettaro di vigneto a coltura specializzata non deve superare i limiti di seguito indicati per ciascuna tipologia e deve inoltre assicurare, per ogni tipologia di vino i titoli alcolometrici volumici naturali minimi come appresso indicati: ===================================================================== | | Resa massima per | Titolo alcolometrico vol. | | Tipologia | ha (T) | naturale min. | +=================+==================+==============================+ |Bianco | 14,00 | 10,00% | +-----------------+------------------+------------------------------+ |Cabernet | 13,00 | 10,00% | +-----------------+------------------+------------------------------+ |Cabernet Franc | 13,00 | 10,00% | +-----------------+------------------+------------------------------+ |Cabernet | | | |Sauvignon | 14,00 | 10,00% | +-----------------+------------------+------------------------------+ |Chardonnay | 14,00 | 10,00% | +-----------------+------------------+------------------------------+ |Friulano | 14,00 | 10,00% | +-----------------+------------------+------------------------------+ |Malvasia | 12,00 | 10,00% | +-----------------+------------------+------------------------------+ |Merlot | 14,00 | 10,00% | +-----------------+------------------+------------------------------+ |Pinot Grigio | 14,00 | 10,00% | +-----------------+------------------+------------------------------+ |Pinot Bianco | 14,00 | 10,00% | +-----------------+------------------+------------------------------+ |Pinot Nero | 14,00 | 10,00% | +-----------------+------------------+------------------------------+ |Refosco peduncolo| | | |rosso | 14,00 | 10,00% | +-----------------+------------------+------------------------------+ |Ribolla Gialla | | | |spumante | 14,00 | 9,50% | +-----------------+------------------+------------------------------+ |Riesling | 13,00 | 10,00% | +-----------------+------------------+------------------------------+ |Rosso | 14,00 | 10,00% | +-----------------+------------------+------------------------------+ |Sauvignon | 14,00 | 10,00% | +-----------------+------------------+------------------------------+ |Traminer | | | |Aromatico | 13,00 | 10,00% | +-----------------+------------------+------------------------------+ |Verduzzo Friulano| 14,00 | 10,00% | +-----------------+------------------+------------------------------+ |Spumante | 14,00 | 9,50% | +-----------------+------------------+------------------------------+ 5. Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Friuli» o «Friuli Venezia Giulia» devono essere riportati nei limiti di cui sopra purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, inoltre la Regione Friuli-Venezia Giulia, su richiesta motivata del Consorzio di tutela e sentite le organizzazioni di categoria interessate, prima della vendemmia, con proprio decreto, puo' stabilire ulteriori diverse utilizzazioni/destinazioni delle succitate uve. 6. La Regione Friuli-Venezia Giulia, per conseguire l'equilibrio di mercato o per sopraggiunte calamita' naturali, su proposta del Consorzio di tutela della denominazione, sentite le organizzazioni di categoria interessate, prima della vendemmia, con proprio decreto, puo' altresi', stabilire un limite massimo di utilizzazione di uva e/o di vino per ettaro per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Friuli» o «Friuli Venezia Giulia» inferiore a quello fissato dal presente disciplinare. La Regione Friuli-Venezia Giulia puo' altresi' consentire ai produttori di ottemperare alla riduzione di resa massima classificabile anche con quantitativi di vino della medesima denominazione/tipologia giacente in azienda, prodotti nelle tre annate precedenti.