Art. 5. Norme per la vinificazione 1. Le operazioni di vinificazione e di affinamento devono essere effettuate all'interno della zona di produzione di cui al precedente art. 3 tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione e vinificazione, e' consentito che tali operazioni vengano effettuate anche nei comuni di Cordignano, Orsago, Gaiarine, Portobuffole', Mansue', Meduna di Livenza e Motta di Livenza in provincia di Treviso e nei comuni di Portogruaro, Pramaggiore ed Annone Veneto in provincia di Venezia. 2. La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70% per le tipologie Cabernet, Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Merlot, Pinot nero, Refosco dal peduncolo rosso e Rosso, mentre per le rimanenti tipologie non puo' essere superiore al 75%. Qualora la resa uva/vino superi detto limite, ma non oltre l'80%, l'eccedenza non avra' diritto alla denominazione di origine controllata «Friuli» o «Friuli Venezia Giulia» se la resa uva/vino supera l'80% decade il diritto alla denominazione di origine controllata «Friuli» o «Friuli Venezia Giulia» per l'intera partita. 3. Per il vino spumante a denominazione di origine controllata «Friuli» o «Friuli Venezia Giulia» «Spumante», «Friuli» o «Friuli Venezia Giulia» «Ribolla gialla spumante», «Friuli» o «Friuli Venezia Giulia» «Spumante metodo classico» e «Friuli» o «Friuli Venezia Giulia» «Ribolla gialla spumante metodo classico» la resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 65%. Qualora la resa uva/vino superi detto limite, ma non oltre il 70%, l'eccedenza non avra' diritto alla denominazione di origine controllata. 4. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche. E' consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini di cui all'art. 1 nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti allo Schedario viticolo della stessa denominazione di origine controllata oppure con mosto concentrato rettificato o a mezzo concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite. 5. Le tipologie «Friuli» o «Friuli Venezia Giulia» «Ribolla gialla spumante» e «Friuli» o «Friuli Venezia Giulia» «Spumante» devono essere ottenute esclusivamente per fermentazione naturale in autoclave. La durata del processo di elaborazione, compreso l'invecchiamento nell'azienda di produzione, calcolata dall'inizio della fermentazione destinata a rendere il vino spumante, deve essere di minimo 90 giorni. La durata della fermentazione destinata a rendere spumante la partita, e la durata della permanenza della medesima sulle fecce non puo' essere inferiore a 90 giorni in recipienti senza agitatori oppure di 30 giorni se la fermentazione avviene in recipienti provvisti di dispositivi agitatori. 6. Il vino spumante a denominazione di origine controllata «Friuli» o «Friuli Venezia Giulia» «Spumante» e «Friuli» o «Friuli Venezia Giulia» «Ribolla gialla spumante» puo' utilizzare il millesimo quando la durata dell'intero processo di elaborazione in autoclave, ivi compreso l'affinamento in bottiglia, e' di almeno 18 mesi. La durata della fermentazione e della permanenza sulle fecce deve essere di minimo 12 mesi in recipienti senza agitatori e di minimo 9 mesi in recipienti con dispositivi agitatori ed e' immesso al consumo dopo ventiquattro mesi dal 1° novembre dell'anno di raccolta delle uve e purche' l'85% della cuvee sia riferito all'annata cui fa riferimento il millesimo. 7. Le operazioni di vinificazione, elaborazione e fermentazione in bottiglia del vino a denominazione di origine controllata «Friuli» o «Friuli Venezia Giulia» «Spumante metodo classico» e «Friuli» o «Friuli Venezia Giulia» «Ribolla gialla spumante metodo classico» devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3. 8. Le operazioni di tiraggio (rifermentazione in bottiglia e presa di spuma), per il metodo classico, sono consentite a partire dal 1° febbraio successivo all'anno di produzione delle uve. 9. La durata del processo di elaborazione dei vini a denominazione di origine controllata «Friuli» o «Friuli Venezia Giulia» «Spumante metodo classico» e «Friuli» o «Friuli Venezia Giulia» «Ribolla gialla spumante metodo classico», compreso l'invecchiamento nell'azienda di produzione, calcolata dall'inizio della fermentazione destinata a renderli spumanti non puo' essere inferiore a 9 mesi e deve essere altresi' affinato almeno 9 mesi in bottiglia e immesso al consumo non prima di 25 mesi a partire dal 1° febbraio successivo all'anno di produzione delle uve. 10. Le bottiglie di vino atto a divenire a denominazione di origine controllata «Friuli» o «Friuli Venezia Giulia» «Spumante metodo classico» e «Friuli» o «Friuli Venezia Giulia» «Ribolla gialla spumante metodo classico» non etichettate e ancora in fase di elaborazione, cioe' non atte al consumo diretto, purche' con tappo a corona munite dell'idoneo documento accompagnatorio possono essere cedute nell'interno della sola zona di elaborazione di cui al precedente comma. 11. La preparazione del vino spumante base puo' essere ottenuta da una mescolanza di vini di annate diverse, sempre nel rispetto dei requisiti previsti dal disciplinare; per il «Friuli» o «Friuli Venezia Giulia» «Spumante metodo classico» e «Friuli» o «Friuli Venezia Giulia» «Ribolla gialla spumante metodo classico» millesimato, e' obbligatorio l'utilizzo di almeno l'85% del vino dell'annata di riferimento. 12. Il vino spumante a denominazione di origine controllata «Friuli» o «Friuli Venezia Giulia» «Spumante metodo classico» e «Friuli» o «Friuli Venezia Giulia» «Ribolla gialla spumante metodo classico» puo' utilizzare il millesimo se il periodo di elaborazione e invecchiamento nelle aziende elaboratrici si compone di almeno trenta mesi di affinamento in bottiglia ed e' immesso al consumo dopo trentasette mesi dal 1° novembre dell'anno di raccolta delle uve e purche' l'85% della cuvee sia riferito all'annata cui fa riferimento il millesimo. 13. I vini delle altre denominazioni di origine regionali possono essere riclassificati con la denominazione di origine controllata «Friuli» o «Friuli Venezia Giulia» purche', la zona di produzione ricada interamente nella delimitazione di cui al precedente art. 3, i vini abbiano i requisiti previsti dal presente disciplinare e la resa massima della denominazione riclassificante sia inferiore o uguale a quella prevista dal presente disciplinare, previa comunicazione del detentore agli organi competenti.