(Allegato-art. 5)
                               Art. 5. 
 
                     Norme per la vinificazione 
 
    1. Le operazioni di vinificazione e di affinamento devono  essere
effettuate all'interno della zona di produzione di cui al  precedente
art. 3  tuttavia,  tenuto  conto  delle  situazioni  tradizionali  di
produzione e vinificazione, e' consentito che tali operazioni vengano
effettuate  anche  nei  comuni  di  Cordignano,   Orsago,   Gaiarine,
Portobuffole', Mansue', Meduna di  Livenza  e  Motta  di  Livenza  in
provincia di Treviso e nei  comuni  di  Portogruaro,  Pramaggiore  ed
Annone Veneto in provincia di Venezia. 
    2. La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore  al
70% per le tipologie Cabernet, Cabernet  franc,  Cabernet  sauvignon,
Merlot, Pinot nero, Refosco dal peduncolo rosso e Rosso,  mentre  per
le rimanenti tipologie non puo' essere superiore al 75%.  Qualora  la
resa uva/vino superi detto limite, ma non  oltre  l'80%,  l'eccedenza
non avra' diritto alla denominazione di origine controllata  «Friuli»
o «Friuli Venezia Giulia» se la resa uva/vino supera l'80% decade  il
diritto alla denominazione di origine controllata «Friuli» o  «Friuli
Venezia Giulia» per l'intera partita. 
    3. Per il vino spumante a denominazione  di  origine  controllata
«Friuli» o «Friuli Venezia Giulia»  «Spumante»,  «Friuli»  o  «Friuli
Venezia Giulia» «Ribolla gialla spumante», «Friuli» o «Friuli Venezia
Giulia» «Spumante metodo  classico»  e  «Friuli»  o  «Friuli  Venezia
Giulia» «Ribolla gialla spumante metodo  classico»  la  resa  massima
dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 65%. Qualora  la
resa uva/vino superi detto limite, ma non oltre il  70%,  l'eccedenza
non avra' diritto alla denominazione di origine controllata. 
    4.  Nella  vinificazione  sono  ammesse  soltanto   le   pratiche
enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro
peculiari caratteristiche. E' consentito l'arricchimento dei mosti  e
dei  vini  di  cui  all'art.  1  nei  limiti  stabiliti  dalle  norme
comunitarie e nazionali, con mosti concentrati ottenuti  da  uve  dei
vigneti iscritti allo Schedario viticolo della  stessa  denominazione
di origine controllata oppure con mosto concentrato rettificato  o  a
mezzo concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite. 
    5. Le tipologie  «Friuli»  o  «Friuli  Venezia  Giulia»  «Ribolla
gialla spumante» e «Friuli»  o  «Friuli  Venezia  Giulia»  «Spumante»
devono essere ottenute esclusivamente per fermentazione  naturale  in
autoclave.  La  durata  del  processo   di   elaborazione,   compreso
l'invecchiamento nell'azienda di  produzione,  calcolata  dall'inizio
della fermentazione destinata a rendere il vino spumante, deve essere
di minimo 90  giorni.  La  durata  della  fermentazione  destinata  a
rendere spumante la partita,  e  la  durata  della  permanenza  della
medesima sulle fecce  non  puo'  essere  inferiore  a  90  giorni  in
recipienti senza agitatori oppure di 30 giorni  se  la  fermentazione
avviene in recipienti provvisti di dispositivi agitatori. 
    6. Il  vino  spumante  a  denominazione  di  origine  controllata
«Friuli» o «Friuli Venezia Giulia» «Spumante» e  «Friuli»  o  «Friuli
Venezia  Giulia»  «Ribolla  gialla  spumante»  puo'   utilizzare   il
millesimo quando la durata dell'intero processo  di  elaborazione  in
autoclave, ivi compreso l'affinamento in bottiglia, e' di  almeno  18
mesi. La durata della fermentazione e della  permanenza  sulle  fecce
deve essere di minimo 12 mesi in  recipienti  senza  agitatori  e  di
minimo 9 mesi in recipienti con dispositivi agitatori ed  e'  immesso
al consumo dopo  ventiquattro  mesi  dal  1°  novembre  dell'anno  di
raccolta  delle  uve  e  purche'  l'85%  della  cuvee  sia   riferito
all'annata cui fa riferimento il millesimo. 
    7. Le operazioni di vinificazione, elaborazione  e  fermentazione
in bottiglia del vino a denominazione di origine controllata «Friuli»
o «Friuli Venezia Giulia» «Spumante metodo  classico»  e  «Friuli»  o
«Friuli Venezia Giulia» «Ribolla  gialla  spumante  metodo  classico»
devono  essere  effettuate  nell'interno  della  zona  di  produzione
delimitata nel precedente art. 3. 
    8. Le operazioni di  tiraggio  (rifermentazione  in  bottiglia  e
presa di spuma), per il metodo classico, sono  consentite  a  partire
dal 1° febbraio successivo all'anno di produzione delle uve. 
    9.  La  durata  del  processo  di   elaborazione   dei   vini   a
denominazione di  origine  controllata  «Friuli»  o  «Friuli  Venezia
Giulia» «Spumante metodo  classico»  e  «Friuli»  o  «Friuli  Venezia
Giulia»  «Ribolla  gialla   spumante   metodo   classico»,   compreso
l'invecchiamento nell'azienda di  produzione,  calcolata  dall'inizio
della fermentazione destinata a renderli  spumanti  non  puo'  essere
inferiore a 9 mesi e deve essere altresi' affinato almeno 9  mesi  in
bottiglia e immesso al consumo non prima di 25 mesi a partire dal  1°
febbraio successivo all'anno di produzione delle uve. 
    10. Le bottiglie di vino  atto  a  divenire  a  denominazione  di
origine controllata «Friuli»  o  «Friuli  Venezia  Giulia»  «Spumante
metodo classico» e «Friuli» o «Friuli Venezia Giulia» «Ribolla gialla
spumante metodo  classico»  non  etichettate  e  ancora  in  fase  di
elaborazione, cioe' non atte al consumo diretto, purche' con tappo  a
corona munite dell'idoneo documento  accompagnatorio  possono  essere
cedute nell'interno  della  sola  zona  di  elaborazione  di  cui  al
precedente comma. 
    11. La preparazione del vino spumante base puo'  essere  ottenuta
da una mescolanza di vini di annate diverse, sempre nel rispetto  dei
requisiti previsti  dal  disciplinare;  per  il  «Friuli»  o  «Friuli
Venezia Giulia» «Spumante  metodo  classico»  e  «Friuli»  o  «Friuli
Venezia   Giulia»   «Ribolla   gialla   spumante   metodo   classico»
millesimato, e' obbligatorio l'utilizzo  di  almeno  l'85%  del  vino
dell'annata di riferimento. 
    12. Il vino  spumante  a  denominazione  di  origine  controllata
«Friuli» o «Friuli  Venezia  Giulia»  «Spumante  metodo  classico»  e
«Friuli» o «Friuli Venezia Giulia» «Ribolla  gialla  spumante  metodo
classico» puo' utilizzare il millesimo se il periodo di  elaborazione
e invecchiamento nelle aziende  elaboratrici  si  compone  di  almeno
trenta mesi di affinamento in bottiglia ed e' immesso al consumo dopo
trentasette mesi dal 1° novembre dell'anno di raccolta  delle  uve  e
purche' l'85% della cuvee sia riferito all'annata cui fa  riferimento
il millesimo. 
    13. I vini delle altre denominazioni di origine regionali possono
essere riclassificati con la  denominazione  di  origine  controllata
«Friuli» o «Friuli Venezia Giulia» purche',  la  zona  di  produzione
ricada interamente nella delimitazione di cui al precedente art. 3, i
vini abbiano i requisiti previsti dal presente disciplinare e la resa
massima della denominazione riclassificante sia inferiore o uguale  a
quella prevista dal presente disciplinare, previa  comunicazione  del
detentore agli organi competenti.