(Allegato-art. 7)
                               Art. 7. 
 
                    Designazione e presentazione 
 
    1. Nella designazione dei vini «Friuli» o «Friuli Venezia Giulia»
il nome del vitigno  deve  figurare  in  etichetta  in  caratteri  di
dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la denominazione  di
origine. 
    2.  Le  menzioni  consentite  nell'etichettatura  possono  essere
utilizzate nelle lingue italiana e/o slovena in base alle  norme  sul
bilinguismo in vigore per la regione autonoma Friuli Venezia Giulia. 
    3. E'  vietato  usare,  insieme  alla  Denominazione  di  Origine
Controllata   «Friuli»   o   «Friuli   Venezia   Giulia»,   qualsiasi
qualificazione aggiuntiva diversa da  quelle  previste  dal  presente
disciplinare di produzione, ivi compresi i termini  «extra»,  «fine»,
«scelto», «selezionato», «superiore», «vecchio» e similari.