(Allegato-art. 8)
                               Art. 8. 
 
                           Confezionamento 
 
    1. Per il  confezionamento  dei  vini  di  cui  all'art.  1  sono
consentiti tutti i contenitori previsti dalla normativa vigente. 
    2. Per tutti i vini di cui all'art. 1 sono consentiti  i  sistemi
di chiusura previsti dalla normativa vigente ad esclusione del  tappo
a corona e per le versioni spumanti il tappo in plastica.