Art. 8. Confezionamento 1. Per il confezionamento dei vini di cui all'art. 1 sono consentiti tutti i contenitori previsti dalla normativa vigente. 2. Per tutti i vini di cui all'art. 1 sono consentiti i sistemi di chiusura previsti dalla normativa vigente ad esclusione del tappo a corona e per le versioni spumanti il tappo in plastica.