IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Visto  l'art.  15,  comma  3,   del   testo   unico   delle   leggi
sull'ordinamento  degli  enti  locali  approvato   con   il   decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e sue  successive  modificazioni,
comma cosi' modificato dall'art. 12 (comma 1, decreto-legge  6  marzo
2014, n. 16, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  2  maggio
2014, n. 68), che testualmente  prevede:  «Al  fine  di  favorire  la
fusione dei comuni oltre ai contributi della regione, lo Stato eroga,
per i dieci anni decorrenti dalla fusione stessa, appositi contributi
straordinari commisurati ad una quota dei trasferimenti spettanti  ai
singoli comuni che si fondono»; 
  Visto l'art. 20, comma 1-bis, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
comma inserito dall'art. 1, comma 18,  lettera  a),  della  legge  28
dicembre  2015,  n.  208,  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2016,  che
testualmente recita:  «A  decorrere  dall'anno  2016,  il  contributo
straordinario a favore degli enti di cui al comma 1 e' commisurato al
40 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per  l'anno  2010,
nel limite degli  stanziamenti  finanziari  previsti  e  comunque  in
misura non superiore a 2 milioni di euro  per  ciascun  beneficiario.
Con decreto di natura non regolamentare  del  Ministro  dell'interno,
sentita  la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie   locali,   sono
disciplinate le modalita' di riparto del contributo,  prevedendo  che
in caso di fabbisogno eccedente le disponibilita' sia data  priorita'
alle fusioni o incorporazioni aventi maggiori  anzianita'  e  che  le
eventuali disponibilita' eccedenti rispetto al fabbisogno determinato
ai sensi del primo periodo siano ripartite a favore dei medesimi enti
in base alla popolazione e al numero dei comuni originari»; 
  Considerato che il successivo comma 2, del richiamato art.  20  del
decreto-legge n. 95 del 2012, prevede, ad  eccezione  di  quanto  per
esse esplicitamente previsto, che alle fusioni per incorporazione  si
applicano tutte le norme previste dal citato art. 15,  comma  3,  del
piu' volte richiamato testo unico sull'ordinamento degli enti locali; 
  Considerato che il comma 3, del medesimo art. 20, stabilisce che le
disposizioni previste dal richiamato comma 1  e  1-bis,  comma  cosi'
modificato dall'art. 1, comma 18, lettera b), legge 28 dicembre 2015,
n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016, si applicano per le  fusioni
di comuni realizzate negli anni 2012 e successivi; 
  Visto l'ulteriore  comma  4,  del  richiamato  art.  20,  il  quale
stabilisce che con decreto di natura non regolamentare  del  Ministro
dell'interno  sono  disciplinati  le  modalita'  e  i   termini   per
l'attribuzione dei contributi alla fusione dei comuni e alla  fusione
per incorporazione di cui ai commi 1 e 3; 
  Visto il decreto del Ministero dell'interno del 21 gennaio 2015 con
il  quale  sono  state  definite,  a  decorrere  dall'anno  2014,  le
modalita' ed i termini per il riparto dei contributi alle fusioni dei
comuni; 
  Ritenuto che a seguito  della  diversa  disciplina  intervenuta  in
materia  di  fusioni  tra  enti  locali,  i  decreti  del   Ministero
dell'interno risultano superati  e  quindi  si  rende  necessario,  a
valere dall'anno 2016, rideterminare le modalita' ed  i  termini  per
l'attribuzione dei contributi alla fusione dei comuni e alle  fusioni
per incorporazione; 
  Ritenuta, altresi', la necessita', al fine  di  dare  certezza  dei
trasferimenti erariali spettanti annualmente ai comuni che  originano
da fusione,  di  dover  fissare  un  termine  per  le  richieste  del
contributo  in  argomento,  che  se  prodotte  durante  tutto  l'arco
dell'anno   comporterebbero,   ad   ogni    nuova    richiesta,    la
rideterminazione in riduzione  delle  somme  riconosciute  agli  enti
interessati, con eventuali recuperi dei contributi gia' attribuiti; 
  Visto, altresi', il comma 5 dell'indicato art. 20 del decreto-legge
n. 95 del 2012, il quale stabilisce che, a  decorrere  dall'esercizio
2013, sono soppresse le disposizioni del  regolamento  approvato  con
decreto del Ministro dell'interno del  1°  settembre  2000,  n.  318,
attinenti i criteri di riparto dei fondi erariali  assegnati  per  il
finanziamento delle procedure di fusione  tra  comuni  e  l'esercizio
associato di funzioni comunali, incompatibili con le disposizioni  di
cui ai commi 1, 3 e 4 del medesimo art. 20; 
  Considerato che agli enti locali appartenenti  ai  territori  delle
Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonche'  agli
enti locali appartenenti alle Province autonome di Trento e  Bolzano,
non viene attribuito il contributo di  cui  al  presente  decreto  in
quanto trattasi di territori in cui vige una speciale disciplina  per
l'attribuzione dei trasferimenti agli enti  locali  o  anche  per  il
finanziamento delle citate province autonome; 
  Acquisito il parere  della  Conferenza  Stato-Citta'  ed  autonomie
locali nella seduta del 17 marzo 2016; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                     Finalita' del provvedimento 
 
  1. Il presente provvedimento definisce, a decorrere dall'anno 2016,
le modalita' ed  i  termini  per  il  riparto  e  l'attribuzione  dei
contributi spettanti ai comuni facenti parte delle fusioni di  comuni
realizzate negli anni 2012 e successivi.