Art. 2 
 
 
              Modalita' di attribuzione del contributo 
 
  1. Dall'anno 2016, ai comuni di cui  all'art.  1,  spetta,  per  un
periodo di dieci anni un contributo  straordinario  pari  al  40  per
cento dei trasferimenti erariali  attribuiti  ai  medesimi  enti  per
l'anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti, ed in
misura non superiore, per ciascuna fusione, a 2 milioni di euro. 
  2. La quantificazione del contributo annuale, che deriva dai  fondi
erariali stanziati e dal numero degli enti che  ogni  anno  ne  hanno
diritto, sara' assicurata nel limite massimo  dei  richiamati  fondi.
Qualora  le  richieste  di  contributo  erariale  determinato   nelle
modalita'  normative  richiamate   risultino   superiori   al   fondo
stanziato, nella determinazione del trasferimento erariale viene data
priorita' alle fusioni o incorporazioni aventi  maggiori  anzianita',
assegnando un coefficiente di maggiorazione del 4% per le fusioni con
anzianita'  di  un  anno,  incrementato  del  4%  per  ogni  anno  di
anzianita' aggiuntiva fino al 40% per le fusioni con anzianita'  pari
a dieci anni. Diversamente, nel caso che le richieste  di  contributo
erariale risultino inferiori al fondo  stanziato,  le  disponibilita'
eccedenti sono ripartite a favore degli stessi  enti,  in  base  alla
popolazione e al numero dei comuni originari.