Art. 2 Modalita' di attribuzione del contributo 1. Dall'anno 2016, ai comuni di cui all'art. 1, spetta, per un periodo di dieci anni un contributo straordinario pari al 40 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti ai medesimi enti per l'anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti, ed in misura non superiore, per ciascuna fusione, a 2 milioni di euro. 2. La quantificazione del contributo annuale, che deriva dai fondi erariali stanziati e dal numero degli enti che ogni anno ne hanno diritto, sara' assicurata nel limite massimo dei richiamati fondi. Qualora le richieste di contributo erariale determinato nelle modalita' normative richiamate risultino superiori al fondo stanziato, nella determinazione del trasferimento erariale viene data priorita' alle fusioni o incorporazioni aventi maggiori anzianita', assegnando un coefficiente di maggiorazione del 4% per le fusioni con anzianita' di un anno, incrementato del 4% per ogni anno di anzianita' aggiuntiva fino al 40% per le fusioni con anzianita' pari a dieci anni. Diversamente, nel caso che le richieste di contributo erariale risultino inferiori al fondo stanziato, le disponibilita' eccedenti sono ripartite a favore degli stessi enti, in base alla popolazione e al numero dei comuni originari.