Art. 6 Efficacia della risposta all'istanza di interpello 1. La risposta vincola l'Agenzia delle entrate in relazione al piano di investimento come descritto nell'istanza di interpello ed e' valida finche' restano invariate le circostanze di fatto e di diritto sulla base delle quali essa e' stata resa. 2. Avvalendosi degli ordinari poteri istruttori di cui all'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'Agenzia delle entrate puo' verificare l'assenza di mutamenti nelle circostanze di fatto o di diritto rilevanti ai fini del rilascio della risposta e la corretta applicazione delle indicazioni date nella stessa. Nelle ipotesi in cui, nell'esercizio dei predetti poteri istruttori, emerga un mutamento delle circostanze di fatto o di diritto, oppure si ravvisi che le circostanze di fatto o di diritto rappresentate dall'impresa sono non veritiere o non complete, la risposta resa dall'Agenzia delle entrate non produce gli effetti di cui al comma 1. 3. Gli organi preposti all'effettuazione dei controlli sulle imprese nei confronti delle quali si producono gli effetti di cui al comma 1 sono tenuti, prima dell'eventuale redazione del processo verbale di constatazione o di ogni altro atto avente contenuto impositivo o sanzionatorio, ad interpellare l'ufficio che ha reso la risposta all'istanza per il necessario coordinamento. 4. Qualora la risposta dell'Agenzia delle entrate su istanze ammissibili e recanti l'indicazione della soluzione interpretativa di cui all'art. 3, comma 2, lettera d), non pervenga all'impresa istante entro il termine di cui all'art. 5, comma 1, si intende che l'Amministrazione finanziaria concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Limitatamente alle questioni oggetto di interpello, sono nulli gli atti amministrativi di ogni genere, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanati dall'Amministrazione finanziaria in difformita' della risposta fornita dall'Agenzia delle entrate, ovvero della interpretazione sulla quale si e' formato il silenzio assenso.