Art. 6 
 
         Efficacia della risposta all'istanza di interpello 
 
  1. La risposta vincola l'Agenzia  delle  entrate  in  relazione  al
piano di investimento come descritto nell'istanza di interpello ed e'
valida finche' restano invariate le circostanze di fatto e di diritto
sulla base delle quali essa e' stata resa. 
  2. Avvalendosi degli ordinari poteri istruttori di cui all'art.  32
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
600, e all'art. 52 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre  1972,  n.  633,  l'Agenzia  delle  entrate  puo'  verificare
l'assenza di mutamenti  nelle  circostanze  di  fatto  o  di  diritto
rilevanti  ai  fini  del  rilascio  della  risposta  e  la   corretta
applicazione delle indicazioni date nella stessa.  Nelle  ipotesi  in
cui,  nell'esercizio  dei  predetti  poteri  istruttori,  emerga   un
mutamento delle circostanze di fatto o di diritto, oppure si  ravvisi
che le circostanze di fatto o di diritto  rappresentate  dall'impresa
sono non veritiere o non  complete,  la  risposta  resa  dall'Agenzia
delle entrate non produce gli effetti di cui al comma 1. 
  3.  Gli  organi  preposti  all'effettuazione  dei  controlli  sulle
imprese nei confronti delle quali si producono gli effetti di cui  al
comma 1 sono tenuti,  prima  dell'eventuale  redazione  del  processo
verbale di constatazione  o  di  ogni  altro  atto  avente  contenuto
impositivo o sanzionatorio, ad interpellare l'ufficio che ha reso  la
risposta all'istanza per il necessario coordinamento. 
  4. Qualora  la  risposta  dell'Agenzia  delle  entrate  su  istanze
ammissibili e recanti l'indicazione della soluzione interpretativa di
cui all'art. 3, comma 2, lettera d), non pervenga all'impresa istante
entro il  termine  di  cui  all'art.  5,  comma  1,  si  intende  che
l'Amministrazione finanziaria concordi  con  l'interpretazione  o  il
comportamento  prospettato  dal   richiedente.   Limitatamente   alle
questioni oggetto di interpello, sono nulli gli  atti  amministrativi
di ogni genere, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanati
dall'Amministrazione  finanziaria  in  difformita'   della   risposta
fornita dall'Agenzia  delle  entrate,  ovvero  della  interpretazione
sulla quale si e' formato il silenzio assenso.