Art. 10 
 
 
            Presentazione delle domande di finanziamento 
 
  1.  Possono  accedere  alla  concessione  dei   finanziamenti   gli
apicoltori  in  regola  con  gli  obblighi   di   identificazione   e
registrazione degli alveari ai sensi delle  vigenti  disposizioni  in
materia, nonche' le forme associate, gli enti pubblici, privati e  di
ricerca,  secondo  i  criteri  e  le  modalita'   individuate   dalle
amministrazioni, ai sensi dell'art. 6. 
  2.  I   soggetti   interessati   devono   presentare   domanda   di
finanziamento   entro   il   termine   fissato   con    provvedimento
amministrativo regionale e comunque non oltre il  15  marzo  di  ogni
anno, utilizzando i modelli predisposti dagli organismi pagatori. 
  3. La domanda di finanziamento e'  indirizzata  all'amministrazione
che ha emanato il bando di partecipazione  o  all'organismo  pagatore
competente, sulla base delle indicazioni fornite nei bandi stessi.