Art. 10 Presentazione delle domande di finanziamento 1. Possono accedere alla concessione dei finanziamenti gli apicoltori in regola con gli obblighi di identificazione e registrazione degli alveari ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, nonche' le forme associate, gli enti pubblici, privati e di ricerca, secondo i criteri e le modalita' individuate dalle amministrazioni, ai sensi dell'art. 6. 2. I soggetti interessati devono presentare domanda di finanziamento entro il termine fissato con provvedimento amministrativo regionale e comunque non oltre il 15 marzo di ogni anno, utilizzando i modelli predisposti dagli organismi pagatori. 3. La domanda di finanziamento e' indirizzata all'amministrazione che ha emanato il bando di partecipazione o all'organismo pagatore competente, sulla base delle indicazioni fornite nei bandi stessi.