Art. 11 
 
 
                        Controlli e sanzioni 
 
  1. L'attivita' di controllo e' svolta,  in  ottemperanza  a  quanto
previsto all'art. 8 del regolamento di esecuzione (UE) n.  2015/1368,
secondo le modalita' contenute nel manuale di cui all'art.  7  ed  e'
esercitata dall'organismo  pagatore,  che  puo'  coordinarsi  con  le
regioni e le province autonome interessate anche tramite convenzioni;
per i controlli amministrativi deve essere  costituito  un  fascicolo
per singolo beneficiario secondo le specifiche descritte all'art. 12. 
  2. I criteri aggiuntivi cui attenersi per l'estrazione del campione
della popolazione dei richiedenti da sottoporre a controllo,  di  cui
all'art. 8, comma 3, lettera b) iv), del  regolamento  di  esecuzione
(UE) n. 2015/1368, sono i seguenti: 
    a. Soggetti che, per la prima volta, richiedono l'aiuto. 
    b.   Tipologia    di    richiedente    (soggetto    privato-forma
associata-ente pubblico o non profit). 
    c. Tipologia di  azione  (finanziamento  di  beni  materiali/beni
immateriali/materiale genetico). 
  3. Di ogni sopralluogo e' redatto un verbale di controllo,  secondo
le specifiche del manuale di cui all'art.  7.  I  controlli  per  gli
interventi di cui all'art. 5, comma 5 possono essere  effettuati  sia
negli apiari di origine del materiale ammesso al contributo sia negli
apiari di destinazione. 
  4. Laddove alcuni beneficiari ottengano aiuti in ciascun  esercizio
del triennio del Programma, nell'arco della programmazione triennale,
ciascuno di essi deve essere controllato almeno una volta. 
  5. Qualora siano accertati casi di frode  o  di  negligenza  grave,
fatta salva  l'applicazione  di  sanzioni  penali,  si  applicano  le
disposizioni dell'art. 9, paragrafo 2, del regolamento di  esecuzione
(UE) n. 2015/1368.