Art. 11 Controlli e sanzioni 1. L'attivita' di controllo e' svolta, in ottemperanza a quanto previsto all'art. 8 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/1368, secondo le modalita' contenute nel manuale di cui all'art. 7 ed e' esercitata dall'organismo pagatore, che puo' coordinarsi con le regioni e le province autonome interessate anche tramite convenzioni; per i controlli amministrativi deve essere costituito un fascicolo per singolo beneficiario secondo le specifiche descritte all'art. 12. 2. I criteri aggiuntivi cui attenersi per l'estrazione del campione della popolazione dei richiedenti da sottoporre a controllo, di cui all'art. 8, comma 3, lettera b) iv), del regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/1368, sono i seguenti: a. Soggetti che, per la prima volta, richiedono l'aiuto. b. Tipologia di richiedente (soggetto privato-forma associata-ente pubblico o non profit). c. Tipologia di azione (finanziamento di beni materiali/beni immateriali/materiale genetico). 3. Di ogni sopralluogo e' redatto un verbale di controllo, secondo le specifiche del manuale di cui all'art. 7. I controlli per gli interventi di cui all'art. 5, comma 5 possono essere effettuati sia negli apiari di origine del materiale ammesso al contributo sia negli apiari di destinazione. 4. Laddove alcuni beneficiari ottengano aiuti in ciascun esercizio del triennio del Programma, nell'arco della programmazione triennale, ciascuno di essi deve essere controllato almeno una volta. 5. Qualora siano accertati casi di frode o di negligenza grave, fatta salva l'applicazione di sanzioni penali, si applicano le disposizioni dell'art. 9, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/1368.