Art. 14 
 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. Per il Programma 2017-2019 e fino a quando  l'Anagrafe  apistica
nazionale non sara' entrata a regime, la ripartizione dei  fondi  tra
le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano  e'  effettuata
dal Ministero sulla base del numero di  alveari  censito  nell'ultimo
anno del triennio precedente. 
  2. Le amministrazioni, competenti ad emanare i  bandi,  curano  che
una stessa spesa  ammissibile  a  contributo  non  sia  finanziata  e
rendicontata contemporaneamente nella programmazione 2014-2016  e  in
quella  2017-2019,  con  particolare  riferimento   al   periodo   di
sovrapposizione delle programmazioni corrispondente al mese di agosto
2016.