Art. 14 Disposizioni transitorie 1. Per il Programma 2017-2019 e fino a quando l'Anagrafe apistica nazionale non sara' entrata a regime, la ripartizione dei fondi tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e' effettuata dal Ministero sulla base del numero di alveari censito nell'ultimo anno del triennio precedente. 2. Le amministrazioni, competenti ad emanare i bandi, curano che una stessa spesa ammissibile a contributo non sia finanziata e rendicontata contemporaneamente nella programmazione 2014-2016 e in quella 2017-2019, con particolare riferimento al periodo di sovrapposizione delle programmazioni corrispondente al mese di agosto 2016.