Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui agli articoli 2 e 3 della legge 24 dicembre 2004, n. 313, concernente la disciplina dell'apicoltura, all'art. 55 del regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1308/2013, all'art. 1 del regolamento delegato (UE) n. 2015/1366 e agli articoli 2 e 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/1368. 2. Inoltre, ai fini del presente decreto si intende per: a. «sciame naturale»: l'insieme di api che migrano con una regina da un alveare troppo popoloso per costituire una nuova colonia; b. «nucleo» o «sciame artificiale»: nuova colonia di api costituita dall'apicoltore e che, a pieno sviluppo, e' composto solitamente da cinque favi, di cui: tre favi con covata di diversa eta', due favi con riserve alimentari (miele e polline), una regina dell'anno di formazione del nucleo o sciame artificiale e da una quantita' di api tale da coprire completamente tutti i cinque favi su entrambe le facce; c. «colonia» o «famiglia» di api: una unita' composta da una regina feconda, da alcune migliaia di api operaie (70.000-80.000) e da alcune centinaia di fuchi, gia' sviluppata su 10/12 telaini, pronta per l'immediata entrata in produzione; d. «pacco d'api»: gruppi di api da 1kg-1,5kg con o senza ape regina, contenuti in una scatola adattata al trasporto; e. «forme associate»: le Organizzazioni di produttori del settore apistico, le associazioni di apicoltori e loro unioni, le federazioni, le societa', le cooperative e i consorzi di tutela del settore apistico; f. «amministrazioni»: le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli enti ministeriali che partecipano all'elaborazione del programma.