Art. 2 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di  cui
agli articoli 2 e 3 della legge 24 dicembre 2004, n. 313, concernente
la disciplina dell'apicoltura, all'art. 55 del regolamento  (UE)  del
Parlamento europeo e del  Consiglio  n.  1308/2013,  all'art.  1  del
regolamento delegato (UE) n. 2015/1366 e agli  articoli  2  e  6  del
regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/1368. 
  2. Inoltre, ai fini del presente decreto si intende per: 
    a. «sciame naturale»: l'insieme di api che migrano con una regina
da un alveare troppo popoloso per costituire una nuova colonia; 
    b.  «nucleo»  o  «sciame  artificiale»:  nuova  colonia  di   api
costituita dall'apicoltore e  che,  a  pieno  sviluppo,  e'  composto
solitamente da cinque favi, di cui: tre favi con  covata  di  diversa
eta', due favi con riserve alimentari (miele e polline),  una  regina
dell'anno di formazione del nucleo o  sciame  artificiale  e  da  una
quantita' di api tale da coprire completamente tutti i cinque favi su
entrambe le facce; 
    c. «colonia» o «famiglia» di api:  una  unita'  composta  da  una
regina feconda, da alcune migliaia di api operaie  (70.000-80.000)  e
da alcune centinaia di  fuchi,  gia'  sviluppata  su  10/12  telaini,
pronta per l'immediata entrata in produzione; 
    d. «pacco d'api»: gruppi di api da  1kg-1,5kg  con  o  senza  ape
regina, contenuti in una scatola adattata al trasporto; 
    e. «forme associate»: le Organizzazioni di produttori del settore
apistico,  le  associazioni  di  apicoltori   e   loro   unioni,   le
federazioni, le societa', le cooperative e i consorzi di  tutela  del
settore apistico; 
    f. «amministrazioni»: le regioni, le province autonome di  Trento
e Bolzano e gli enti ministeriali  che  partecipano  all'elaborazione
del programma.