Art. 4 
 
 
                  Presentazione dei sottoprogrammi 
 
  1.  Le   amministrazioni   interessate   trasmettono   il   proprio
sottoprogramma all'Ufficio PIUE VI  del  Ministero  improrogabilmente
entro il 15 febbraio antecedente l'inizio del  triennio  ovvero,  per
cause debitamente giustificate, entro il 1°  febbraio  di  uno  degli
anni successivi all'inizio del triennio. 
  2. Il Ministero sottopone il Programma  elaborato  all'esame  delle
amministrazioni interessate prima della trasmissione  ufficiale  alla
Commissione  UE,  che  dovra'  essere  effettuata  entro  il  termine
prescritto  all'art.  3  del  regolamento  di  esecuzione   (UE)   n.
2015/1368. 
  3. Al fine di garantire il coordinamento delle  attivita'  previste
e' istituito, con decreto ministeriale, un Comitato  di  indirizzo  e
monitoraggio composto da rappresentanti del Ministero, delle regioni,
delle organizzazioni professionali e del settore.  Il  Comitato  puo'
avvalersi di esperti scientifici esterni.