Art. 4 Presentazione dei sottoprogrammi 1. Le amministrazioni interessate trasmettono il proprio sottoprogramma all'Ufficio PIUE VI del Ministero improrogabilmente entro il 15 febbraio antecedente l'inizio del triennio ovvero, per cause debitamente giustificate, entro il 1° febbraio di uno degli anni successivi all'inizio del triennio. 2. Il Ministero sottopone il Programma elaborato all'esame delle amministrazioni interessate prima della trasmissione ufficiale alla Commissione UE, che dovra' essere effettuata entro il termine prescritto all'art. 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/1368. 3. Al fine di garantire il coordinamento delle attivita' previste e' istituito, con decreto ministeriale, un Comitato di indirizzo e monitoraggio composto da rappresentanti del Ministero, delle regioni, delle organizzazioni professionali e del settore. Il Comitato puo' avvalersi di esperti scientifici esterni.