Art. 5 Interventi ammessi 1. Le misure ammissibili sono quelle individuate dall'art. 55 del regolamento (UE) n. 1308/2013 eventualmente integrate da successivi atti delegati secondo la procedura di cui all'art. 56, comma 2 del medesimo regolamento. Esse sono riportate nell'allegato I al presente decreto unitamente alla codifica delle azioni e sotto-azioni, alle relative percentuali di contribuzione pubblica ed ai soggetti beneficiari. Le amministrazioni adottano tutte le misure necessarie ad evitare sulle stesse voci di spesa duplicazioni di finanziamenti previsti da normative unionali, nazionali e regionali. 2. Sono ammessi anche gli acquisti, da parte delle forme associate, dei beni di cui ai seguenti commi 3 e 4 al fine della successiva distribuzione del materiale ai propri associati; a tal proposito l'importo richiesto all'apicoltore non puo' essere superiore alla differenza tra la spesa fatturata per l'acquisto del bene e il contributo pubblico ricevuto di cui all'allegato I. 3. I materiali, le attrezzature e apparecchiature varie, finanziate ai sensi del presente decreto e il cui uso e utilita' economica non si esauriscano entro l'arco di un anno, devono essere mantenuti in azienda per un periodo minimo dalla data di effettiva acquisizione, idoneamente documentata, con il vincolo di destinazione d'uso e di proprieta', salvo cause di forza maggiore e circostanze eccezionali. Tale periodo minimo e' fissato in un anno per il materiale genetico, cinque anni per arnie e attrezzature similari, dieci anni per impianti, macchinari e arredi per locali ad uso specifico e opere per la sistemazione del suolo. 4. Gli sciami (nuclei, famiglie, pacchi di api) e le api regine sono ammessi al contributo a condizione che, al momento dell'acquisto, siano corredati da certificazione di idoneita' sanitaria, rilasciata dai Servizi veterinari delle Aziende sanitarie locali competenti per zona e da certificazione rilasciata dal CREA - Unita' di ricerca di apicoltura e bachicoltura (API) di Bologna e/o da soggetti espressamente autorizzati dallo stesso CREA-API, attestante l'appartenenza delle api alle sottospecie autoctone Apis mellifera ligustica, per quanto riguarda la commercializzazione su tutto il territorio nazionale, Apis mellifera siciliana, limitatamente alla regione Sicilia; per la sottospecie alloctona Apis mellifera carnica, il contributo e' concesso limitatamente al territorio della regione Friuli Venezia Giulia, della regione Veneto e delle province autonome di Trento e Bolzano. Per quest'ultima sottospecie la certificazione puo' essere rilasciata anche dall'autorita' competente del Paese di provenienza dell'Unione europea. Gli apiari di destinazione del materiale acquistato dovranno rimanere all'interno dei suindicati territori. 5. I beni di cui ai commi 3 e 4 devono essere rendicontati nell'anno di riferimento del Programma. I beni di cui al comma 3 devono essere identificati con un contrassegno indelebile e non asportabile che riporti l'anno di finanziamento (aa), la provincia di appartenenza (cosi' come riportato nell'allegato 1 della circolare n. 24/2013 di AGEA) e, nel caso delle arnie, un codice per identificare in modo univoco l'azienda (codice rilasciato dalla ASL di competenza ai sensi del decreto ministeriale 11 agosto 2014), da predisporre secondo le indicazioni fornite dalle Amministrazioni. Il divieto di cessione degli stessi beni prima dei termini indicati non si applica in circostanze eccezionali o di forza maggiore dimostrabili, in analogia all'art. 2.2 regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, di seguito elencate: a) il decesso del beneficiario; b) l'incapacita' professionale di lunga durata del beneficiario; c) una calamita' naturale grave che colpisca seriamente l'azienda; d) la distruzione fortuita dei beni; e) un'epizoozia che colpisca la totalita' o una parte del patrimonio zootecnico del beneficiario; f) l'esproprio della totalita' o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda. 6. Tutto il materiale informativo o promozionale prodotto conformemente al diritto dell'UE, deve riportare obbligatoriamente il logo Unionale con sottostante dicitura «Unione europea» e, nello stesso frontespizio, il logo della Repubblica italiana insieme alla seguente dicitura: «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali». 7. I risultati di tutte le attivita' volte al miglioramento della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura possono essere divulgati utilizzando quanto previsto dalla misura relativa all'assistenza tecnica. 8. Ai fini dell'espletamento della misura b), di cui all'art. 55, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1308/2013, «lotta contro gli aggressori e le malattie dell'alveare», nei casi di azioni di assistenza sanitaria sono fatte salve le prerogative attribuite ai medici veterinari secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 9. Le spese considerate in ogni caso non ammissibili sono riportate in allegato III.