Art. 5 
 
 
                         Interventi ammessi 
 
  1. Le misure ammissibili sono quelle individuate dall'art.  55  del
regolamento (UE) n. 1308/2013 eventualmente integrate  da  successivi
atti delegati secondo la procedura di cui all'art. 56,  comma  2  del
medesimo regolamento. Esse sono riportate nell'allegato I al presente
decreto unitamente alla codifica delle azioni  e  sotto-azioni,  alle
relative  percentuali  di  contribuzione  pubblica  ed  ai   soggetti
beneficiari. Le amministrazioni adottano tutte le  misure  necessarie
ad evitare sulle stesse voci di spesa duplicazioni  di  finanziamenti
previsti da normative unionali, nazionali e regionali. 
  2. Sono ammessi anche gli acquisti, da parte delle forme associate,
dei beni di cui ai seguenti commi 3 e  4  al  fine  della  successiva
distribuzione del materiale ai  propri  associati;  a  tal  proposito
l'importo richiesto all'apicoltore non  puo'  essere  superiore  alla
differenza tra la spesa  fatturata  per  l'acquisto  del  bene  e  il
contributo pubblico ricevuto di cui all'allegato I. 
  3. I materiali, le attrezzature e apparecchiature varie, finanziate
ai sensi del presente decreto e il cui uso e utilita'  economica  non
si esauriscano entro l'arco di un anno, devono  essere  mantenuti  in
azienda per un periodo minimo dalla data di  effettiva  acquisizione,
idoneamente documentata, con il vincolo di destinazione  d'uso  e  di
proprieta', salvo cause di forza maggiore e circostanze  eccezionali.
Tale periodo minimo e' fissato in un anno per il materiale  genetico,
cinque anni  per  arnie  e  attrezzature  similari,  dieci  anni  per
impianti, macchinari e arredi per locali ad uso specifico e opere per
la sistemazione del suolo. 
  4. Gli sciami (nuclei, famiglie, pacchi di api)  e  le  api  regine
sono  ammessi  al   contributo   a   condizione   che,   al   momento
dell'acquisto,  siano  corredati  da  certificazione   di   idoneita'
sanitaria, rilasciata dai Servizi veterinari delle Aziende  sanitarie
locali competenti per zona e da certificazione rilasciata dal CREA  -
Unita' di ricerca di apicoltura e bachicoltura (API) di  Bologna  e/o
da  soggetti  espressamente  autorizzati   dallo   stesso   CREA-API,
attestante l'appartenenza delle api alle sottospecie  autoctone  Apis
mellifera ligustica, per quanto riguarda  la  commercializzazione  su
tutto   il   territorio   nazionale,   Apis   mellifera    siciliana,
limitatamente alla regione Sicilia; per la sottospecie alloctona Apis
mellifera  carnica,  il  contributo  e'  concesso  limitatamente   al
territorio della regione Friuli Venezia Giulia, della regione  Veneto
e delle province autonome  di  Trento  e  Bolzano.  Per  quest'ultima
sottospecie  la   certificazione   puo'   essere   rilasciata   anche
dall'autorita'  competente  del  Paese  di  provenienza   dell'Unione
europea. Gli apiari di destinazione del materiale acquistato dovranno
rimanere all'interno dei suindicati territori. 
  5. I beni di  cui  ai  commi  3  e  4  devono  essere  rendicontati
nell'anno di riferimento del Programma. I beni  di  cui  al  comma  3
devono essere identificati  con  un  contrassegno  indelebile  e  non
asportabile che riporti l'anno di finanziamento (aa), la provincia di
appartenenza (cosi' come riportato nell'allegato 1 della circolare n.
24/2013 di AGEA) e, nel caso delle arnie, un codice per  identificare
in modo univoco l'azienda (codice rilasciato dalla ASL di  competenza
ai sensi del decreto ministeriale 11  agosto  2014),  da  predisporre
secondo le indicazioni fornite dalle Amministrazioni. Il  divieto  di
cessione degli stessi beni prima dei termini indicati non si  applica
in circostanze eccezionali  o  di  forza  maggiore  dimostrabili,  in
analogia all'art. 2.2 regolamento (UE) n.  1306/2013  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, di seguito elencate: 
    a) il decesso del beneficiario; 
    b) l'incapacita' professionale di lunga durata del beneficiario; 
    c)  una  calamita'  naturale  grave   che   colpisca   seriamente
l'azienda; 
    d) la distruzione fortuita dei beni; 
    e) un'epizoozia  che  colpisca  la  totalita'  o  una  parte  del
patrimonio zootecnico del beneficiario; 
    f)  l'esproprio  della  totalita'  o  di  una  parte  consistente
dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto  alla  data
di presentazione della domanda. 
  6.  Tutto  il  materiale  informativo   o   promozionale   prodotto
conformemente al diritto dell'UE, deve riportare obbligatoriamente il
logo Unionale con sottostante  dicitura  «Unione  europea»  e,  nello
stesso frontespizio, il logo della Repubblica italiana  insieme  alla
seguente dicitura: «Ministero delle politiche agricole  alimentari  e
forestali». 
  7. I risultati di tutte le attivita' volte al  miglioramento  della
produzione e della commercializzazione dei  prodotti  dell'apicoltura
possono essere divulgati utilizzando  quanto  previsto  dalla  misura
relativa all'assistenza tecnica. 
  8. Ai fini dell'espletamento della misura b), di cui  all'art.  55,
paragrafo 4 del regolamento (UE)  n.  1308/2013,  «lotta  contro  gli
aggressori e  le  malattie  dell'alveare»,  nei  casi  di  azioni  di
assistenza sanitaria sono fatte salve le  prerogative  attribuite  ai
medici veterinari secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 
  9. Le spese considerate in ogni caso non ammissibili sono riportate
in allegato III.