Art. 7 
 
 
           Compiti di pertinenza degli organismi pagatori 
                 competenti e di AGEA Coordinamento 
 
  1. L'organismo pagatore competente provvede: 
    - alla predisposizione, di concerto con le amministrazioni, della
modulistica, nonche' di un manuale delle procedure istruttorie e  dei
controlli, sulla base dei contenuti dei successivi articoli 10, 11  e
12 e ne cura l'invio alle amministrazioni partecipanti; 
    - alla ricezione informatica dei dati  inseriti  dal  richiedente
nella domanda di finanziamento; 
    -  alla  comunicazione  in  tempo  utile,  alle   amministrazioni
partecipanti al Programma, delle eventuali anomalie  riscontrate  nel
«fascicolo aziendale» del richiedente il finanziamento; 
    -  alla  comunicazione  all'organismo  di   coordinamento   delle
eventuali economie e ulteriori fabbisogni di cui al  successivo  art.
9, comma 4; 
    -  al  controllo  della  conformita'  delle  domande  alle  norme
nazionali e dell'UE; 
    - alla predisposizione dei decreti e dei mandati di pagamento  ai
fini  dell'erogazione  contestuale  del   finanziamento   dell'UE   e
nazionale entro il 15 ottobre di ogni anno; 
    -  alla  rendicontazione  da  presentare  all'Unione  europea  in
relazione alle somme erogate; 
    -  alla  predisposizione   e   all'invio   alle   amministrazioni
partecipanti  dell'elenco  dei  pagamenti  effettuati,  entro  il  30
novembre di ogni anno; 
    - all'invio all'AGEA coordinamento, per il successivo inoltro  al
Ministero, di  una  sintesi  delle  somme  complessivamente  erogate,
nonche' di quelle andate in economia, entro il 30  novembre  di  ogni
anno. 
  2.  AGEA   coordinamento   definisce   le   procedure   comuni   di
armonizzazione delle attivita'  di  cui  al  comma  precedente  e  ne
informa le amministrazioni e gli organismi pagatori competenti.