(Allegato-art. 12)
                              Art. 12. 
 
 
           Irricevibilita' e inammissibilita' del ricorso 
 
    1. Il ricorso  e'  irricevibile  quando  non  sono  osservate  le
condizioni previste dall'art. 10. 
    2. Il ricorso e' inammissibile quando: 
      a) non contiene la  determinazione  della  cosa  oggetto  della
domanda e la esposizione  dei  fatti  costituenti  le  ragioni  della
domanda, con le relative conclusioni; 
      b) la controversia  non  rientra  nell'ambito  di  operativita'
dell'Arbitro, come definito dall'art. 4. 
    3. Salvo che non vi provveda il Presidente,  ai  sensi  dell'art.
11, comma 3, la irricevibilita' e  la  inammissibilita'  del  ricorso
sono dichiarate dal collegio.