Art. 12. Irricevibilita' e inammissibilita' del ricorso 1. Il ricorso e' irricevibile quando non sono osservate le condizioni previste dall'art. 10. 2. Il ricorso e' inammissibile quando: a) non contiene la determinazione della cosa oggetto della domanda e la esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni; b) la controversia non rientra nell'ambito di operativita' dell'Arbitro, come definito dall'art. 4. 3. Salvo che non vi provveda il Presidente, ai sensi dell'art. 11, comma 3, la irricevibilita' e la inammissibilita' del ricorso sono dichiarate dal collegio.