Art. 13. Interruzione ed estinzione del procedimento 1. Il procedimento e' interrotto quando, sui medesimi fatti oggetto del ricorso, vengono avviate, anche su iniziativa dell'intermediario a cui l'investitore abbia aderito, altre procedure di risoluzione extragiudiziale. 2. Se la procedura di risoluzione extragiudiziale non definisce la controversia, il procedimento puo' essere riassunto dal ricorrente entro dodici mesi dalla dichiarazione di interruzione. 3. Il procedimento si estingue quando: a) sui medesimi fatti oggetto del ricorso vengono avviati procedimenti arbitrali ovvero procedimenti giurisdizionali e non risulti la dichiarazione di improcedibilita' e l'adozione del provvedimento previsto dall'art. 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28; b) il ricorrente rinuncia al ricorso con atto espresso. 4. L'interruzione e l'estinzione del procedimento sono dichiarate dal Presidente.