(Allegato-art. 13)
                              Art. 13. 
 
 
             Interruzione ed estinzione del procedimento 
 
    1. Il procedimento  e'  interrotto  quando,  sui  medesimi  fatti
oggetto  del  ricorso,   vengono   avviate,   anche   su   iniziativa
dell'intermediario a cui l'investitore abbia aderito, altre procedure
di risoluzione extragiudiziale. 
    2. Se la procedura di risoluzione extragiudiziale  non  definisce
la controversia, il procedimento puo' essere riassunto dal ricorrente
entro dodici mesi dalla dichiarazione di interruzione. 
    3. Il procedimento si estingue quando: 
      a) sui medesimi  fatti  oggetto  del  ricorso  vengono  avviati
procedimenti arbitrali  ovvero  procedimenti  giurisdizionali  e  non
risulti  la  dichiarazione  di  improcedibilita'  e  l'adozione   del
provvedimento  previsto  dall'art.  5,  comma  1-bis,   del   decreto
legislativo 4 marzo 2010, n. 28; 
      b) il ricorrente rinuncia al ricorso con atto espresso. 
    4. L'interruzione e l'estinzione del procedimento sono dichiarate
dal Presidente.