(Allegato-art. 16)
                              Art. 16. 
 
 
                     Esecuzione della decisione 
 
    1. L'intermediario comunica all'Arbitro gli  atti  realizzati  al
fine  di  conformarsi  alla  decisione,  entro  il  termine  previsto
all'art. 15, comma 3. 
    2. Quando vi e' il sospetto, anche a seguito  delle  informazioni
ricevute ai sensi del comma 1, che l'intermediario non abbia eseguito
la decisione, la segreteria invita le parti a fornire chiarimenti nel
termine di trenta  giorni,  chiedendo  anche  notizie  sull'eventuale
avvio di un procedimento giurisdizionale avente ad  oggetto  i  fatti
posti  a  base  del  ricorso.  La  segreteria,   sulla   base   delle
informazioni e dei documenti acquisiti, redige una apposita relazione
per il collegio. 
    3. La mancata esecuzione,  anche  parziale,  della  decisione  da
parte dell'intermediario, ove accertata dal collegio,  e'  resa  nota
mediante pubblicazione sul sito web dell'Arbitro e, a  cura  e  spese
dell'intermediario  inadempiente,  su  due  quotidiani  a  diffusione
nazionale, di cui uno economico, e sulla pagina iniziale del sito web
dell'intermediario per una  durata  di  sei  mesi.  A  margine  della
pubblicazione viene altresi' indicato, sulla base delle  informazioni
comunicate ai sensi del comma 2, l'eventuale avvio di un procedimento
giurisdizionale. 
    4. L'intermediario puo' in ogni momento chiedere alla  segreteria
tecnica che l'Arbitro pubblichi sul  proprio  sito  web  informazioni
circa l'avvio di un procedimento giurisdizionale avente ad oggetto  i
fatti posti a base del ricorso o sul suo esito.