Art. 18. Spese del procedimento 1. L'accesso al procedimento e' gratuito per il ricorrente. Le spese per l'avvio del procedimento sono poste a carico del fondo di cui all'art. 8 del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, e successive modificazioni, nei limiti di capienza del medesimo. Nel caso di temporanea incapienza del predetto fondo, la Consob provvede alla copertura delle spese di cui al comma 1 con le risorse di cui all'art. 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni. 2. Le spese indicate al comma 1 ammontano a: a) euro cinquanta per le controversie in cui l'importo richiesto non superi euro cinquantamila; b) euro cento per le controversie in cui l'importo richiesto sia superiore a euro cinquantamila e fino a euro centomila; c) euro duecento per le controversie in cui l'importo richiesto sia superiore a euro centomila. 3. Ove il collegio accolga in tutto o in parte il ricorso, l'intermediario e' tenuto a versare la somma di: a) euro quattrocento per le controversie in cui non sia riconosciuto alcun importo ovvero l'importo riconosciuto al ricorrente non superi euro cinquantamila; b) euro cinquecento per le controversie in cui l'importo riconosciuto al ricorrente sia superiore a euro cinquantamila e fino a euro centomila; c) euro seicento per le controversie in cui l'importo riconosciuto al ricorrente sia superiore a euro centomila.