(Allegato-art. 18)
                              Art. 18. 
 
 
                       Spese del procedimento 
 
    1. L'accesso al procedimento e' gratuito per  il  ricorrente.  Le
spese per l'avvio del procedimento sono poste a carico del  fondo  di
cui all'art. 8 del decreto legislativo 8  ottobre  2007,  n.  179,  e
successive modificazioni, nei limiti di capienza  del  medesimo.  Nel
caso di temporanea incapienza del predetto fondo, la Consob  provvede
alla copertura delle spese di cui al comma 1 con le  risorse  di  cui
all'art. 40, comma 3,  della  legge  23  dicembre  1994,  n.  724,  e
successive modificazioni. 
    2. Le spese indicate al comma 1 ammontano a: 
      a)  euro  cinquanta  per  le  controversie  in  cui   l'importo
richiesto non superi euro cinquantamila; 
      b) euro cento per le controversie in  cui  l'importo  richiesto
sia superiore a euro cinquantamila e fino a euro centomila; 
      c) euro duecento per le controversie in cui l'importo richiesto
sia superiore a euro centomila. 
    3. Ove il collegio accolga  in  tutto  o  in  parte  il  ricorso,
l'intermediario e' tenuto a versare la somma di: 
      a) euro  quattrocento  per  le  controversie  in  cui  non  sia
riconosciuto  alcun  importo   ovvero   l'importo   riconosciuto   al
ricorrente non superi euro cinquantamila; 
      b) euro  cinquecento  per  le  controversie  in  cui  l'importo
riconosciuto al ricorrente sia superiore a euro cinquantamila e  fino
a euro centomila; 
      c)  euro  seicento  per  le  controversie  in   cui   l'importo
riconosciuto al ricorrente sia superiore a euro centomila.