Art. 19. Disposizioni finali 1. Tutti i termini previsti dal presente regolamento sono sospesi dal 1° al 31 agosto e dal 23 dicembre al 6 gennaio di ciascun anno. 2. L'Arbitro, entro il 31 marzo di ciascun anno, pubblica una relazione annuale concernente la propria attivita' nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 141-quater, comma 2, del codice del consumo. 3. Con successive delibere la Consob detta disposizioni organizzative e di funzionamento dell'Arbitro.