(Allegato-art. 19)
                              Art. 19. 
 
 
                         Disposizioni finali 
 
    1. Tutti i termini previsti dal presente regolamento sono sospesi
dal 1° al 31 agosto e dal 23 dicembre al 6 gennaio di ciascun anno. 
    2. L'Arbitro, entro il 31 marzo di  ciascun  anno,  pubblica  una
relazione annuale concernente la propria attivita' nel rispetto delle
previsioni di cui  all'art.  141-quater,  comma  2,  del  codice  del
consumo. 
    3.  Con  successive  delibere  la   Consob   detta   disposizioni
organizzative e di funzionamento dell'Arbitro.