Art. 2 
 
                             Definizione 
 
  1. Per «disattivazione» si intende  l'operazione  tecnica  tale  da
rendere tutte le parti essenziali di un'arma da fuoco  portatile,  da
guerra  o  comune,  definitivamente  inservibili  e  impossibili   da
asportare,  sostituire  o  modificare   ai   fini   di   un'eventuale
riattivazione.