Art. 4 
 
Persone od organismi autorizzati a disattivare le  armi  da  fuoco  -
                             Adempimenti 
 
  1. L'intervento tecnico di disattivazione deve essere effettuato: 
    a) per le armi da guerra: 
  1) da soggetti muniti  di  licenza  di  fabbricazione  di  armi  da
guerra; 
  2) da stabilimenti militari; 
  3) da altri soggetti pubblici contemplati dall'art.  10,  comma  5,
della legge 18 aprile 1975, n. 110, in quanto muniti delle necessarie
attrezzature tecniche; 
  4) dal Banco nazionale di prova; 
    b) per le armi comuni dai soggetti di cui alla precedente lettera
a),  nonche'  da  soggetti  muniti  di  licenza  di  fabbricazione  o
riparazione di armi comuni. 
  2. I soggetti muniti di licenza di fabbricazione di armi da  guerra
ovvero di licenza di  fabbricazione  e  riparazione  di  armi  comuni
abilitati alla effettuazione delle operazioni di disattivazione delle
armi da sparo sono tenuti ad annotare  le  operazioni  in  esame  sul
registro di cui all'art. 35 del testo unico delle leggi  di  pubblica
sicurezza, sul quale devono riportarsi, fra l'altro,  le  generalita'
delle persone con cui le operazioni stesse sono compiute. I  medesimi
soggetti,   quando   procedono   all'attivita'   di   disattivazione,
rilasciano   apposita   documentazione,   riportante   la   matricola
originaria dell'arma, che attesti l'operazione effettuata.