Art. 4 Persone od organismi autorizzati a disattivare le armi da fuoco - Adempimenti 1. L'intervento tecnico di disattivazione deve essere effettuato: a) per le armi da guerra: 1) da soggetti muniti di licenza di fabbricazione di armi da guerra; 2) da stabilimenti militari; 3) da altri soggetti pubblici contemplati dall'art. 10, comma 5, della legge 18 aprile 1975, n. 110, in quanto muniti delle necessarie attrezzature tecniche; 4) dal Banco nazionale di prova; b) per le armi comuni dai soggetti di cui alla precedente lettera a), nonche' da soggetti muniti di licenza di fabbricazione o riparazione di armi comuni. 2. I soggetti muniti di licenza di fabbricazione di armi da guerra ovvero di licenza di fabbricazione e riparazione di armi comuni abilitati alla effettuazione delle operazioni di disattivazione delle armi da sparo sono tenuti ad annotare le operazioni in esame sul registro di cui all'art. 35 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sul quale devono riportarsi, fra l'altro, le generalita' delle persone con cui le operazioni stesse sono compiute. I medesimi soggetti, quando procedono all'attivita' di disattivazione, rilasciano apposita documentazione, riportante la matricola originaria dell'arma, che attesti l'operazione effettuata.