Art. 5 Disposizioni procedurali e adempimenti per la disattivazione 1. Il possessore dell'arma deve comunicare per iscritto alla questura competente che intende attivare la relativa disattivazione. La comunicazione deve indicare i dati identificativi e tecnici dell'arma medesima, ovvero tipo, marca, modello, calibro e numero di matricola, nonche' i dati identificativi del soggetto che effettua la disattivazione. 2. Entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione, le questure informano il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, rivolgendosi alla Soprintendenza per i beni storici, artistici e demoetnoantropologici competente per territorio, ai fini degli adempimenti di cui al decreto interministeriale 14 aprile 1982, recante il regolamento per la disciplina delle armi antiche, artistiche o rare d'importanza storica, e del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 3. All'esito degli adempimenti di cui al comma 2, le questure provvedono, entro i trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, a rendere nota la presa d'atto, ovvero a comunicare all'interessato il parere negativo espresso dall'amministrazione per i beni e le attivita' culturali. In tale ultimo caso, l'arma si intende soggetta alla dichiarazione dell'interesse culturale prevista agli articoli 13 e 14 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42/2004. Intervenuta la presa d'atto puo' procedersi alle operazioni tecniche di disattivazione.