Art. 5 
 
    Disposizioni procedurali e adempimenti per la disattivazione 
 
  1. Il  possessore  dell'arma  deve  comunicare  per  iscritto  alla
questura competente che intende attivare la relativa  disattivazione.
La comunicazione  deve  indicare  i  dati  identificativi  e  tecnici
dell'arma medesima, ovvero tipo, marca, modello, calibro e numero  di
matricola, nonche' i dati identificativi del soggetto che effettua la
disattivazione. 
  2. Entro quindici giorni dalla ricezione  della  comunicazione,  le
questure informano il Ministero dei beni e delle attivita'  culturali
e del turismo, rivolgendosi alla Soprintendenza per i  beni  storici,
artistici e demoetnoantropologici competente per territorio, ai  fini
degli adempimenti di cui al decreto interministeriale 14 aprile 1982,
recante  il  regolamento  per  la  disciplina  delle  armi   antiche,
artistiche o  rare  d'importanza  storica,  e  del  Codice  dei  beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo  22  gennaio
2004, n. 42. 
  3. All'esito degli adempimenti di  cui  al  comma  2,  le  questure
provvedono,   entro   i   trenta   giorni   dalla   ricezione   della
comunicazione, a rendere nota la presa d'atto,  ovvero  a  comunicare
all'interessato il parere negativo espresso dall'amministrazione  per
i beni e le attivita' culturali.  In  tale  ultimo  caso,  l'arma  si
intende soggetta alla dichiarazione dell'interesse culturale prevista
agli articoli 13 e 14 del Codice dei beni culturali e del  paesaggio,
di cui al decreto legislativo n. 42/2004. Intervenuta la presa d'atto
puo' procedersi alle operazioni tecniche di disattivazione.