Art. 6 Verifica, marcatura e certificazione della disattivazione 1. A seguito dell'avvenuta disattivazione dell'arma da fuoco, da parte dei soggetti o organismi di cui all'art. 4, l'arma medesima deve essere sottoposta, a cura dell'interessato, alla verifica che la disattivazione sia stata effettuata conformemente all'art. 3 del presente decreto. Alla verifica provvede, ai sensi dell'art. 3, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2403, il Banco nazionale di prova. Le modalita' di presentazione dell'arma disattivata e della connessa documentazione sono stabilite dall'organismo che procede alla verifica. 2. Qualora il Banco nazionale di prova abbia provveduto alla disattivazione dell'arma da fuoco sottoposta a verifica, esso garantisce una chiara separazione dei compiti e delle persone che li eseguono. 3. Se la disattivazione dell'arma da fuoco e' stata effettuata conformemente alle specifiche tecniche di cui all'art. 3, il Banco nazionale di prova contrassegna l'arma con un marchio, secondo il modello di cui all'allegato II del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2403. Il marchio e' apposto su tutti i componenti modificati per la disattivazione dell'arma da fuoco e deve soddisfare i seguenti criteri: a) essere chiaramente visibile e inamovibile; b) recare informazioni sullo Stato membro in cui la disattivazione e' stata effettuata e sull'organismo di verifica che l'ha certificata; c) i numeri di serie originali dell'arma da fuoco sono mantenuti. Il Banco nazionale di prova rilascia al proprietario dell'arma medesima un certificato di disattivazione redatto, su carta non falsificabile, secondo il modello di cui all'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2403. Tutte le informazioni contenute nel certificato di disattivazione sono fornite sia in italiano, sia in inglese. 4. A seguito del rilascio del certificato di disattivazione, l'interessato deve procedere alla comunicazione dell'intervenuta trasformazione dell'arma all'Ufficio di pubblica sicurezza o Comando dei Carabinieri presso il quale l'arma era stata denunciata, ai sensi dell'art. 58, primo comma, del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, anche al fine della conseguente variazione al Centro elaborazione dati. Alla comunicazione, l'interessato allega apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, contenente tutte le informazioni del certificato di disattivazione. 5. Il proprietario dell'arma da fuoco disattivata conserva il certificato per sempre. Se l'arma da fuoco disattivata e' immessa sul mercato, deve essere accompagnata dal certificato di disattivazione. 6. Il Banco nazionale di prova assicura che, per un periodo di almeno 20 anni, sia tenuto un registro dei certificati rilasciati per le armi da fuoco disattivate, con l'indicazione della data di disattivazione e del numero del certificato.