Art. 6 
 
      Verifica, marcatura e certificazione della disattivazione 
 
  1. A seguito dell'avvenuta disattivazione dell'arma  da  fuoco,  da
parte dei soggetti o organismi di cui  all'art.  4,  l'arma  medesima
deve essere sottoposta, a cura dell'interessato, alla verifica che la
disattivazione sia stata  effettuata  conformemente  all'art.  3  del
presente decreto. Alla  verifica  provvede,  ai  sensi  dell'art.  3,
paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2403,  il  Banco
nazionale  di  prova.  Le  modalita'   di   presentazione   dell'arma
disattivata  e   della   connessa   documentazione   sono   stabilite
dall'organismo che procede alla verifica. 
  2. Qualora il  Banco  nazionale  di  prova  abbia  provveduto  alla
disattivazione  dell'arma  da  fuoco  sottoposta  a  verifica,   esso
garantisce una chiara separazione dei compiti e delle persone che  li
eseguono. 
  3. Se la disattivazione dell'arma  da  fuoco  e'  stata  effettuata
conformemente alle specifiche tecniche di cui all'art.  3,  il  Banco
nazionale di prova contrassegna l'arma con  un  marchio,  secondo  il
modello di cui all'allegato II del  Regolamento  di  esecuzione  (UE)
2015/2403. Il marchio e' apposto su tutti i componenti modificati per
la disattivazione dell'arma da fuoco e  deve  soddisfare  i  seguenti
criteri: 
  a) essere chiaramente visibile e inamovibile; 
  b) recare informazioni sullo Stato membro in cui la  disattivazione
e'  stata  effettuata  e  sull'organismo   di   verifica   che   l'ha
certificata; 
  c) i numeri di serie originali dell'arma da fuoco sono mantenuti. 
  Il Banco nazionale di  prova  rilascia  al  proprietario  dell'arma
medesima un certificato  di  disattivazione  redatto,  su  carta  non
falsificabile,  secondo  il  modello  di  cui  all'allegato  III  del
regolamento di  esecuzione  (UE)  2015/2403.  Tutte  le  informazioni
contenute nel certificato  di  disattivazione  sono  fornite  sia  in
italiano, sia in inglese. 
  4. A  seguito  del  rilascio  del  certificato  di  disattivazione,
l'interessato  deve  procedere  alla  comunicazione  dell'intervenuta
trasformazione dell'arma all'Ufficio di pubblica sicurezza o  Comando
dei Carabinieri presso il quale l'arma era stata denunciata, ai sensi
dell'art. 58, primo comma, del regolamento di  esecuzione  del  testo
unico  delle  leggi  di  pubblica  sicurezza,  anche  al  fine  della
conseguente   variazione   al   Centro   elaborazione   dati.    Alla
comunicazione,   l'interessato    allega    apposita    dichiarazione
sostitutiva di atto di notorieta', ai sensi dell'art. 47 del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,   e
successive  modificazioni,  contenente  tutte  le  informazioni   del
certificato di disattivazione. 
  5. Il proprietario  dell'arma  da  fuoco  disattivata  conserva  il
certificato per sempre. Se l'arma da fuoco disattivata e' immessa sul
mercato, deve essere accompagnata dal certificato di disattivazione. 
  6. Il Banco nazionale di prova assicura  che,  per  un  periodo  di
almeno 20 anni, sia tenuto un registro dei certificati rilasciati per
le armi  da  fuoco  disattivate,  con  l'indicazione  della  data  di
disattivazione e del numero del certificato.