Art. 7 
 
                       Richieste di assistenza 
 
  1. Puo' essere richiesta l'assistenza degli organismi autorizzati a
disattivare le armi da fuoco o designati quali organismi di  verifica
da parte di un  altro  Stato  membro  al  fine,  rispettivamente,  di
effettuare o verificare la disattivazione delle armi  da  fuoco.  Con
riserva di  accettazione  della  richiesta,  qualora  tale  richiesta
riguardi la  verifica  della  disattivazione  delle  armi  da  fuoco,
l'organismo  di  verifica  che  fornisce   assistenza   rilascia   un
certificato di disattivazione in conformita' all'art. 3, paragrafo 4,
del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2403.