Art. 7 Richieste di assistenza 1. Puo' essere richiesta l'assistenza degli organismi autorizzati a disattivare le armi da fuoco o designati quali organismi di verifica da parte di un altro Stato membro al fine, rispettivamente, di effettuare o verificare la disattivazione delle armi da fuoco. Con riserva di accettazione della richiesta, qualora tale richiesta riguardi la verifica della disattivazione delle armi da fuoco, l'organismo di verifica che fornisce assistenza rilascia un certificato di disattivazione in conformita' all'art. 3, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2403.