Art. 8 Trasferimento di armi da fuoco disattivate all'interno dell'Unione europea 1. Le armi da fuoco disattivate possono essere trasferite in un altro Stato membro, a condizione che rechino il marchio unico comune e siano accompagnate da un certificato di disattivazione a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2403. 2. E' riconosciuto il certificato di disattivazione rilasciato da un altro Stato membro se questo soddisfa le prescrizioni del presente decreto. Il trasferimento di armi disattivate verso uno Stato membro che abbia introdotto misure supplementari, ai sensi dell'art. 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2403, puo' essere subordinato a richiesta di prova, da parte di quello Stato, che le armi da fuoco disattivate che devono essere trasferite nel suo territorio siano conformi a tali misure supplementari.