Art. 8 
 
Trasferimento di armi da fuoco  disattivate  all'interno  dell'Unione
                               europea 
 
  1. Le armi da fuoco disattivate possono  essere  trasferite  in  un
altro Stato membro, a condizione che rechino il marchio unico  comune
e siano accompagnate da un certificato di disattivazione a norma  del
regolamento di esecuzione (UE) 2015/2403. 
  2. E' riconosciuto il certificato di disattivazione  rilasciato  da
un altro Stato membro se questo soddisfa le prescrizioni del presente
decreto. Il trasferimento di armi disattivate verso uno Stato  membro
che abbia introdotto misure supplementari, ai sensi dell'art. 6,  del
regolamento di esecuzione (UE) 2015/2403, puo' essere  subordinato  a
richiesta di prova, da parte di quello Stato, che le  armi  da  fuoco
disattivate che devono essere trasferite  nel  suo  territorio  siano
conformi a tali misure supplementari.