IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
                             di concerto 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 13  luglio  2015,  n.  107,  recante:  «Riforma  del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino
delle disposizioni legislative vigenti», nel seguito legge n. 107 del
2015, ed in particolare l'art. 1, comma  148,  che  prevede  che  con
decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze
siano definite le modalita' con cui i contribuenti debbono effettuare
il versamento ad apposito capitolo delle entrate  dello  Stato  delle
erogazioni  liberali  agli  istituti   del   sistema   nazionale   di
istruzione, per aver diritto al credito di imposta previsto dall'art.
1, comma 145, della predetta legge; 
  Premesso che l'art. 1, comma 145, della gia' vista legge n. 107 del
2015, come modificato dall'art. 1, comma 231, lettera a) della  legge
28 dicembre 2015, n. 208, prevede un credito d'imposta pari al 65 per
cento  delle  erogazioni  effettuate  in  ciascuno  dei  due  periodi
d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2015 e pari  al
50 per cento di quelle effettuate nel periodo d'imposta successivo  a
quello in corso al 31 dicembre 2017 per  le  erogazioni  liberali  in
denaro destinate agli investimenti in favore di  tutti  gli  istituti
del sistema nazionale di istruzione, per la  realizzazione  di  nuove
strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento  di  quelle
esistenti  e  per   il   sostegno   a   interventi   che   migliorino
l'occupabilita' degli studenti; 
  Visto che l'art. 1, comma 146, della legge n. 107 del 2015  prevede
che  il  credito  d'imposta  di  cui  all'art.  1,  comma   145   sia
riconosciuto alle persone fisiche nonche' agli enti non commerciali e
ai soggetti titolari di reddito d'impresa e non  sia  cumulabile  con
altre agevolazioni previste per le medesime spese; 
  Visto che l'art. 1, comma 147, della citata legge n. 107  del  2015
prevede che il credito d'imposta di cui al comma 145 sia ripartito in
tre quote annuali di pari importo, che le spese di cui al  comma  145
siano ammesse al credito d'imposta nel limite dell'importo massimo di
euro 100.000 per ciascun periodo  d'imposta  e  che  per  i  soggetti
titolari di reddito d'impresa, il credito d'imposta,  ferma  restando
la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, e' utilizzabile
tramite compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non rileva ai fini
delle imposte sui redditi e dell'imposta  regionale  sulle  attivita'
produttive; 
  Considerato che il gia' visto art. 1, comma 148, della legge n. 107
del 2015 prevede  altresi'  che  le  somme  versate  all'entrata  del
bilancio dello stato da parte dei contribuenti siano  riassegnate  ad
apposito fondo iscritto  nello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per  la  successiva
erogazione alle scuole beneficiarie destinandone una quota pari al 10
per cento alle istituzioni  scolastiche  che  risultano  destinatarie
delle erogazioni  liberali  in  un  ammontare  inferiore  alla  media
nazionale, secondo le modalita' definite con il presente decreto; 
  Visto che l'art. 1, comma 149, della citata legge n. 107  del  2015
prevede  che  i  soggetti  beneficiari  provvedono  a  dare  pubblica
comunicazione dell'ammontare delle somme erogate ai sensi  del  comma
148, nonche' della  destinazione  e  dell'utilizzo  delle  erogazioni
stesse tramite il proprio sito web istituzionale, nell'ambito di  una
pagina dedicata e facilmente individuabile, e nel portale  telematico
del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,  nel
rispetto delle disposizioni del codice in materia di  protezione  dei
dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
  Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241,  e  successive
modificazioni recante norme di semplificazione degli adempimenti  dei
contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta  sul
valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema  di  gestione
delle dichiarazioni, e  in  particolare  l'art.  17,  concernente  la
compensazione dei crediti d'imposta; 
  Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante «Norme per la  parita'
scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione»; 
  Vista  la  legge  11  gennaio  1996,  n.  23,  recante  «Norme  per
l'edilizia scolastica»; 
 
                              E m a n a 
                        il seguente decreto: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente decreto disciplina: 
    a) le modalita' di  versamento  all'entrata  del  bilancio  dello
Stato delle erogazioni liberali in denaro destinate agli investimenti
in favore di tutti gli istituti del sistema nazionale di  istruzione,
per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la  manutenzione
e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi
che migliorino l'occupabilita' degli studenti al fine del conseguente
riconoscimento del credito di imposta; 
    b) le modalita' di assegnazione alle istituzioni scolastiche, che
risultino destinatarie delle  erogazioni  liberali  in  un  ammontare
inferiore  alla  media  nazionale,  del  10  per  cento  delle  somme
complessivamente iscritte annualmente sul Fondo di  cui  all'art.  3,
comma 4.