Art. 4 
 
                      Tempi della trasmissione 
 
  1. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1,  trasmettono  alla  BDAP  i
dati contabili: 
    a) di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) e di  cui  all'art.  2,
entro 30 giorni  dall'approvazione  del  bilancio  di  previsione,  a
decorrere da quello relativo all'esercizio 2017.  In  sede  di  prima
applicazione del presente decreto, il bilancio di previsione 2016  e'
trasmesso entro 30 giorni a decorrere dal 1 dicembre 2016; 
    b) di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) e di  cui  all'art.  3,
entro 30 giorni dall'approvazione del rendiconto  della  gestione,  a
decorrere da quello relativo all'esercizio  2016.  Le  regioni  e  le
province autonome di Trento e  di  Bolzano,  i  relativi  consigli  e
organismi strumentali, trasmettono alla BDAP anche i  dati  contabili
di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) e di cui all'art.  3  relativi
allo   schema   di   rendiconto   approvato,    entro    30    giorni
dall'approvazione della  Giunta  o,  in  assenza  della  delibera  di
Giunta, relativi ai dati di  preconsuntivo,  entro  30  giorni  dalla
scadenza per l'approvazione da parte della Giunta. Gli enti locali, i
loro enti e organismi  strumentali,  e  gli  enti  strumentali  delle
regioni, se il rendiconto della gestione non  e'  approvato  entro  i
termini previsti dall'art. 18 del decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118,  e  successive  modifiche,  entro  i  30  giorni  successivi,
trasmettono anche i dati  contabili  di  cui  all'art.  1,  comma  1,
lettera b) e di cui all'art. 3 relativi  allo  schema  di  rendiconto
approvato dalla Giunta  o,  in  assenza  della  delibera  di  Giunta,
relativi ai dati di preconsuntivo; 
    c) di cui all'art.  1,  comma  1,  lettera  c)  entro  30  giorni
dall'approvazione, delle variazioni di bilancio,  a  decorrere  dalle
variazioni di bilancio approvate nell'esercizio 2017; 
    d) di cui all'art. 1,  comma  1,  lettera  d),  entro  30  giorni
dall'approvazione del bilancio consolidato,  a  decorrere  da  quello
relativo all'esercizio 2016; 
    e) di cui all'art. 1,  comma  1,  lettera  e),  entro  30  giorni
dall'approvazione del bilancio o del rendiconto per gli enti locali e
dei  loro  organismi  e  enti  strumentali,   e   entro   30   giorni
dall'approvazione del piano per le regioni e i loro organismi ed enti
strumentali, a decorrere da quello relativo al rendiconto 2016  e  al
bilancio di previsione 2017. 
  2. Gli enti di cui all'art. 1, comma 2, trasmettono alla BDAP: 
    a) il budget economico,  entro  30  giorni  dall'approvazione,  a
decorrere  dal  budget  relativo   all'esercizio   2017.   Gli   enti
trasmettono l'allegato concernente la ripartizione  delle  previsioni
di pagamenti  per  missioni  e  programmi  a  decorrere  dal  secondo
esercizio successivo a quello di avvio della rilevazione SIOPE; 
    b) il bilancio di esercizio, entro 30 giorni dall'approvazione, a
decorrere  dal  bilancio  relativo  all'esercizio  2017.   Gli   enti
trasmettono l'allegato concernente la ripartizione dei pagamenti  per
missioni e  programmi  a  decorrere  dall'esercizio  di  avvio  della
rilevazione SIOPE. 
  3. Le Autonomie speciali ed i loro enti e organismi strumentali che
applicano  il  decreto  legislativo  n.  118  del  2011  a  decorrere
dall'esercizio 2016, trasmettono i propri bilanci, rendiconti e  dati
contabili alla BDAP a decorrere dall'esercizio  in  cui  sono  tenuti
all'adozione   dei   nuovi   schemi   di   bilancio   con    funzione
autorizzatoria.