Art. 4 Richiesta da parte dell'IVASS 1. In caso di richiesta da parte dell'IVASS di una verifica esterna indipendente avente ad oggetto i modelli interni di cui agli articoli 46-bis, 207-octies e 216-ter del Codice, i soggetti di cui all'art. 3 individuano, entro 30 giorni dalla richiesta, gli esperti esterni che intendono incaricare della verifica, trasmettendo all'IVASS le evidenze che ne attestino il rispetto dei criteri di scelta di cui all'art. 5. 2. L'IVASS comunica entro 30 giorni l'esistenza di eventuali ostacoli all'attribuzione agli esperti di cui al comma 1 dell'incarico di operare la verifica esterna indipendente.