(Annesso-art. 1)
                                                              Annesso 
 
Proposta di modifica del  disciplinare  di  produzione  dei  vini  ad
              indicazione geografica tipica «Rubicone» 
 
 
                               Art. 1. 
 
 
                        Denominazioni e vini 
 
    1.1. La indicazione geografica tipica «Rubicone»  accompagnata  o
meno dalle  specificazioni  previste  dal  presente  disciplinare  di
produzione, e' riservata ai vini  e  ai  mosti  di  uve  parzialmente
fermentati che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso
indicati.