Annesso Proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Rubicone» Art. 1. Denominazioni e vini 1.1. La indicazione geografica tipica «Rubicone» accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, e' riservata ai vini e ai mosti di uve parzialmente fermentati che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.