(Annesso-art. 2)
                               Art. 2. 
 
 
                         Base ampelografica 
 
    2.1. La indicazione geografica tipica «Rubicone» e' riservata  ai
seguenti vini: 
      bianchi, anche nella tipologia vivace,  frizzante,  spumante  e
mosto di uve parzialmente fermentato; 
      rossi,  anche  nelle  tipologie  vivace,  frizzante,   novello,
passito (categoria Vino) e mosto di uve parzialmente fermentato; 
      rosati, anche nella tipologia  vivace,  frizzante,  spumante  e
mosto di uve parzialmente fermentato. 
    2.2.  I  vini  e  i  mosti  di  uve  parzialmente  fermentati   a
indicazione geografica tipica  «Rubicone»  bianchi,  rossi  e  rosati
devono essere  ottenuti  da  uve  provenienti  da  vigneti  composti,
nell'ambito aziendale, da uno o piu' vitigni idonei alla coltivazione
per la regione Emilia-Romagna, iscritti nel registro nazionale  delle
varieta' di vite per uve da vino approvato con decreto ministeriale 7
maggio 2004, e successivi aggiornamenti,  riportati  nell'allegato  1
del presente disciplinare. 
    2.3  La  indicazione  geografica   tipica   «Rubicone»   con   la
specificazione di uno dei  vitigni  di  seguito  elencati:  Alicante,
Ancellotta,  Barbera,  Bombino  bianco,  Cabernet   franc,   Cabernet
Sauvignon, Canina nera, Centesimino, Chardonnay, Ciliegiolo,  Famoso,
Fortana, Garganega, Grechetto Gentile, Malbo  gentile,  Malvasia  (da
Malvasia bianca di  Candia  e/o  Malvasia  di  Candia  aromatica  e/o
Malvasia  istriana),  Manzoni  bianco,  Marzemino,  Merlot,   Montu',
Moscato bianco, Müller Thurgau, Negretto,  Grechetto  gentile,  Pinot
bianco, Pinot  Grigio,  Pinot  nero,  Raboso  (da  Raboso  veronese),
Refosco dal peduncolo rosso, Riesling, Riesling italico,  Sangiovese,
Sauvignon, Syrah, Trebbiano (da  Trebbiano  romagnolo  e/o  Trebbiano
toscano), Uva Longanesi, Verdicchio bianco, e' riservata ai vini e ai
mosti di uve parzialmente fermentati ottenuti da uve  provenienti  da
vigneti  composti,  nell'ambito  aziendale,  per  almeno  l'85%   dal
corrispondente vitigno. 
    Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei
vini sopraindicati, altre uve dei vitigni a bacca di colore  analogo,
non aromatici, idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna
fino ad un massimo del 15%. 
    2.4. I vini a indicazione geografica  tipica  «Rubicone»  con  la
specificazione di uno dei  vitigni  indicati  al  comma  2.3  possono
essere prodotti anche nelle tipologie vivace, frizzante  e  mosto  di
uve parzialmente fermentato per i vini bianchi, rossi e rosati, nella
tipologia novello per i vini rossi, nella  tipologia  Passito  per  i
vini rossi ottenuti  dai  vitigni  Malbo  Gentile,  Uva  Longanesi  e
Sangiovese, e nella tipologia spumante, quest'ultima limitatamente ai
vini bianchi. 
    2.5.  La  indicazione   geografica   tipica   «Forli'»   con   la
specificazione di due dei vitigni elencati al comma 2.3 e'  riservata
ai relativi vini, anche nelle tipologie vivace, frizzante e mosto  di
uve parzialmente fermentato, nonche', limitatamente ai vini  bianchi,
anche nella tipologia spumante e, limitatamente ai vini rossi,  anche
nella tipologia novello, nella tipologia Passito  per  i  vini  rossi
ottenuti dai vitigni Malbo Gentile, Uva Longanesi e Sangiovese,  alle
condizioni previste dalla normativa comunitaria.