Art. 2. Base ampelografica 2.1. La indicazione geografica tipica «Rubicone» e' riservata ai seguenti vini: bianchi, anche nella tipologia vivace, frizzante, spumante e mosto di uve parzialmente fermentato; rossi, anche nelle tipologie vivace, frizzante, novello, passito (categoria Vino) e mosto di uve parzialmente fermentato; rosati, anche nella tipologia vivace, frizzante, spumante e mosto di uve parzialmente fermentato. 2.2. I vini e i mosti di uve parzialmente fermentati a indicazione geografica tipica «Rubicone» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o piu' vitigni idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, iscritti nel registro nazionale delle varieta' di vite per uve da vino approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004, e successivi aggiornamenti, riportati nell'allegato 1 del presente disciplinare. 2.3 La indicazione geografica tipica «Rubicone» con la specificazione di uno dei vitigni di seguito elencati: Alicante, Ancellotta, Barbera, Bombino bianco, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Canina nera, Centesimino, Chardonnay, Ciliegiolo, Famoso, Fortana, Garganega, Grechetto Gentile, Malbo gentile, Malvasia (da Malvasia bianca di Candia e/o Malvasia di Candia aromatica e/o Malvasia istriana), Manzoni bianco, Marzemino, Merlot, Montu', Moscato bianco, Müller Thurgau, Negretto, Grechetto gentile, Pinot bianco, Pinot Grigio, Pinot nero, Raboso (da Raboso veronese), Refosco dal peduncolo rosso, Riesling, Riesling italico, Sangiovese, Sauvignon, Syrah, Trebbiano (da Trebbiano romagnolo e/o Trebbiano toscano), Uva Longanesi, Verdicchio bianco, e' riservata ai vini e ai mosti di uve parzialmente fermentati ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal corrispondente vitigno. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei vini sopraindicati, altre uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna fino ad un massimo del 15%. 2.4. I vini a indicazione geografica tipica «Rubicone» con la specificazione di uno dei vitigni indicati al comma 2.3 possono essere prodotti anche nelle tipologie vivace, frizzante e mosto di uve parzialmente fermentato per i vini bianchi, rossi e rosati, nella tipologia novello per i vini rossi, nella tipologia Passito per i vini rossi ottenuti dai vitigni Malbo Gentile, Uva Longanesi e Sangiovese, e nella tipologia spumante, quest'ultima limitatamente ai vini bianchi. 2.5. La indicazione geografica tipica «Forli'» con la specificazione di due dei vitigni elencati al comma 2.3 e' riservata ai relativi vini, anche nelle tipologie vivace, frizzante e mosto di uve parzialmente fermentato, nonche', limitatamente ai vini bianchi, anche nella tipologia spumante e, limitatamente ai vini rossi, anche nella tipologia novello, nella tipologia Passito per i vini rossi ottenuti dai vitigni Malbo Gentile, Uva Longanesi e Sangiovese, alle condizioni previste dalla normativa comunitaria.