(Annesso-art. 3)
                               Art. 3. 
 
 
                    Zona di produzione delle uve 
 
    3.1. La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei vini e
dei mosti di uve parzialmente fermentati designati con la indicazione
geografica   tipica   «Rubicone»   comprende   l'intero    territorio
amministrativo delle province di Forli-Cesena, Ravenna e Rimini e dei
comuni di Borgo Tossignano, Casal Fiumanese, Castelguelfo, Castel San
Pietro Terme, Dozza, Fontanelice, Imola, Medicina, Mordano  e  Ozzano
Emilia della provincia di Bologna.